IL DIRETTORE GENERALE 
                            DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 1, comma 527, della legge  24  dicembre  2012,  n.
228, il quale prevede che, decorsi sei mesi dalla data di entrata  in
vigore della medesima legge, i crediti  di  importo  fino  a  duemila
euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata  iscrizione  a
ruolo e sanzioni,  iscritti  in  ruoli  resi  esecutivi  fino  al  31
dicembre 1999, sono automaticamente annullati  e  che,  ai  fini  del
conseguente discarico ed eliminazione  dalle  scritture  patrimoniali
dell'ente creditore, con decreto del Ministero dell'economia e  delle
finanze  sono  stabilite  le  modalita'  di  trasmissione  agli  enti
interessati dell'elenco delle quote  annullate  e  di  rimborso  agli
agenti della  riscossione  delle  relative  spese  per  le  procedure
esecutive poste in essere; 
  Visto l'articolo 1, comma 528, della legge  24  dicembre  2012,  n.
228, il quale prevede che, per i crediti diversi da quelli di cui  al
comma 527, cioe' di importo superiore a  duemila  euro,  iscritti  in
ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, esaurite le  attivita'
di competenza, l'agente della riscossione provvede  a  darne  notizia
all'ente  creditore,  anche  in  via  telematica,  con  le  modalita'
stabilite dal decreto di cui allo stesso comma 527; 
  Visto l'articolo 1, comma 529, della legge  24  dicembre  2012,  n.
228, il quale prevede che, ai crediti previsti dai commi  527  e  528
non si applicano gli articoli 19 e  20  del  decreto  legislativo  13
aprile 1999, n. 112 e, fatti salvi i casi di dolo, non si  procede  a
giudizio di responsabilita' amministrativo e contabile; 
  Visto l'articolo 1, comma 529-bis della legge 24 dicembre 2012,  n.
228, introdotto dell'articolo 10, comma 3, lett. a)  della  legge  30
ottobre 2014, n. 161, il quale prevede che "I commi 527,  528  e  529
non si applicano ai crediti iscritti a ruolo  costituiti  da  risorse
proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lett.  a)  e
b) della decisione 94/728/CE, Euratom del  Consiglio,  del  7  giugno
2007, e all'Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all'importazione."; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, concernente "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito"; 
  Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.  46,  concernente
il "Riordino della disciplina della  riscossione  mediante  ruolo,  a
norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337; 
  Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante  norme
per  il  riordino  del  servizio  nazionale  della  riscossione,   in
attuazione della delega prevista dalla legge 28  settembre  1998,  n.
337; 
  Visto l'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, che
detta  "Disposizioni  in  materia   di   servizio   nazionale   della
riscossione"; 
  Ritenuto opportuno prevedere, per le finalita'  di  cui  ai  citati
commi 527 e 528, modalita' di trasmissione, anche telematiche,  delle
informazioni da  parte  degli  agenti  della  riscossione  agli  enti
creditori in linea con quelle gia'  in  uso,  al  fine  di  garantire
celerita'  ed  efficacia  nella  comunicazione  e  definizione  delle
posizioni annullate; 
  Ritenuto opportuno prevedere, con riferimento ai crediti di importo
fino a duemila euro, che per il rimborso delle spese per le procedure
esecutive poste in essere dagli agenti della riscossione si  adottino
modalita' analoghe a quelle stabilite dall'articolo 3, comma 13,  del
decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, concernente la  restituzione
delle  anticipazioni  effettuate,  in  forza  "dell'obbligo  del  non
riscosso come riscosso", allo Stato  e  agli  altri  enti  creditori,
dalle societa' ex concessionarie della riscossione; 
  Ritenuto che, con riferimento ai crediti  di  importo  superiore  a
duemila  euro,  le  attivita'   di   competenza   dell'agente   della
riscossione non possono considerarsi esaurite  laddove  le  procedure
esecutive avviate dall'agente stesso siano ancora pendenti alla  data
di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  ovvero  laddove  alla
medesima data  sia  pendente  un  contenzioso,  una  transazione,  un
accordo di ristrutturazione, una  procedura  concorsuale,  ovvero  un
piano di rateazione attivo; 
  Ritenuto opportuno prevedere, anche per le quote relative a crediti
di importo superiore a duemila  euro,  modalita'  di  rimborso  delle
spese per le procedure esecutive poste in essere dagli  agenti  della
riscossione analoghe a quelle stabilite per i crediti di importo fino
a duemila euro. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Elenco delle quote annullate per crediti di importo  fino  a  duemila
                                euro 
 
  1. Ai fini del conseguente discarico, l'elenco delle quote riferite
ai crediti di importo fino a duemila  euro  di  cui  all'articolo  1,
comma  527,  della  legge  24  dicembre  2012,  n.   228,   annullati
automaticamente ai sensi della predetta disposizione alla data del 1°
luglio 2013, e'  trasmesso  dall'agente  della  riscossione  all'ente
creditore, su  supporto  magnetico,  ovvero  in  via  telematica,  in
conformita' alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1. 
  2.  Le  quote  contenute  nell'elenco  di  cui  al  comma  1   sono
automaticamente  discaricate  senza  oneri  amministrativi  a  carico
dell'ente  creditore  e  sono  eliminate  dalle  scritture  contabili
dell'ente creditore. Tale discarico non opera per le  quote  inserite
nell'elenco prive dei requisiti di cui  all'articolo  1,  comma  527,
della legge n. 228 del 2012. L'erroneo inserimento di tali quote puo'
essere rilevato dall'ente creditore entro e  non  oltre  i  sei  mesi
dalla data di ricezione del predetto elenco.