Art. 2 
 
Comunicazione  della   conclusione   delle   attivita'   svolte   con
  riferimento alle quote di importo superiore a duemila euro 
 
  1. Con riferimento ai crediti di importo superiore a  duemila  euro
di cui all'articolo 1, comma 528, della legge 24  dicembre  2012,  n.
228, l'agente della  riscossione  trasmette  all'ente  creditore,  su
supporto magnetico, ovvero in via  telematica,  in  conformita'  alle
specifiche tecniche di cui all'allegato 2, l'elenco delle quote  che,
alla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  non  sono
interessate da procedure esecutive avviate, da contenzioso  pendente,
da accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e  previdenziali
in corso, da insinuazioni in  procedure  concorsuali  ancora  aperte,
ovvero, da dilazioni in corso concesse ai sensi dell'articolo 19  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
  2.  Le  quote  contenute  nell'elenco  di  cui  al  comma  1   sono
automaticamente  discaricate  senza  oneri  amministrativi  a  carico
dell'ente  creditore  e  sono  eliminate  dalle  scritture  contabili
dell'ente  creditore.  Tale  discarico  non  opera   per   le   quote
erroneamente  inserite  nell'elenco  prive  dei  requisiti   di   cui
all'articolo 1, comma 528, della legge n.  228  del  2012.  L'erroneo
inserimento di tali quote puo' essere  rilevato  dall'ente  creditore
entro e non oltre i sei mesi dalla data  di  ricezione  del  predetto
elenco.