Art. 2 Comunicazione della conclusione delle attivita' svolte con riferimento alle quote di importo superiore a duemila euro 1. Con riferimento ai crediti di importo superiore a duemila euro di cui all'articolo 1, comma 528, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, l'agente della riscossione trasmette all'ente creditore, su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformita' alle specifiche tecniche di cui all'allegato 2, l'elenco delle quote che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono interessate da procedure esecutive avviate, da contenzioso pendente, da accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali in corso, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero, da dilazioni in corso concesse ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 2. Le quote contenute nell'elenco di cui al comma 1 sono automaticamente discaricate senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore e sono eliminate dalle scritture contabili dell'ente creditore. Tale discarico non opera per le quote erroneamente inserite nell'elenco prive dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 528, della legge n. 228 del 2012. L'erroneo inserimento di tali quote puo' essere rilevato dall'ente creditore entro e non oltre i sei mesi dalla data di ricezione del predetto elenco.