Art. 3 
 
Comunicazione della pendenza di procedure, contenziosi o di piani  di
  rateazione attivi con riferimento alle quote di importo superiore a
  duemila euro. 
 
  1. Con riferimento ai crediti di importo superiore a  duemila  euro
di cui all'articolo 1, comma 528, della legge 24  dicembre  2012,  n.
228, le quote che, alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  sono  interessate  dalle  procedure  o  pendenze   di   cui
all'articolo 2, comma 1, del  presente  decreto,  restano  in  carico
all'agente della riscossione. 
  2. Le quote di cui al comma 1,  se  successivamente  alla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto  non  sono  integralmente
riscosse per effetto delle procedure esecutive avviate o del piano di
rateazione concesso o a seguito della definizione  degli  accordi  di
ristrutturazione, delle transazioni fiscali  e  previdenziali,  delle
procedure concorsuali o del contenzioso pendente, sono inserite in un
elenco trasmesso dall'agente  della  riscossione  all'ente  creditore
entro  due  mesi  dalla  conclusione  delle  attivita',  su  supporto
magnetico, ovvero in via telematica, in conformita'  alle  specifiche
tecniche di cui all'allegato 3. 
  3.  Le  quote  contenute  nell'elenco  di  cui  al  comma  2   sono
automaticamente  discaricate  senza  oneri  amministrativi  a  carico
dell'ente  creditore  e  sono  eliminate  dalle  scritture  contabili
dell'ente  creditore.  Tale  discarico  non  opera   per   le   quote
erroneamente inserite  nell'elenco  e  prive  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 1, comma 528, della legge n.  228  del  2012.  L'erroneo
inserimento di tali quote puo' essere  rilevato  dall'ente  creditore
entro e non oltre i sei mesi dalla data  di  ricezione  del  predetto
elenco.