Art. 3 Comunicazione della pendenza di procedure, contenziosi o di piani di rateazione attivi con riferimento alle quote di importo superiore a duemila euro. 1. Con riferimento ai crediti di importo superiore a duemila euro di cui all'articolo 1, comma 528, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le quote che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono interessate dalle procedure o pendenze di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto, restano in carico all'agente della riscossione. 2. Le quote di cui al comma 1, se successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono integralmente riscosse per effetto delle procedure esecutive avviate o del piano di rateazione concesso o a seguito della definizione degli accordi di ristrutturazione, delle transazioni fiscali e previdenziali, delle procedure concorsuali o del contenzioso pendente, sono inserite in un elenco trasmesso dall'agente della riscossione all'ente creditore entro due mesi dalla conclusione delle attivita', su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformita' alle specifiche tecniche di cui all'allegato 3. 3. Le quote contenute nell'elenco di cui al comma 2 sono automaticamente discaricate senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore e sono eliminate dalle scritture contabili dell'ente creditore. Tale discarico non opera per le quote erroneamente inserite nell'elenco e prive dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 528, della legge n. 228 del 2012. L'erroneo inserimento di tali quote puo' essere rilevato dall'ente creditore entro e non oltre i sei mesi dalla data di ricezione del predetto elenco.