Art. 4 
 
 
         Rimborso agli agenti della riscossione delle spese 
             per le procedure esecutive poste in essere 
 
  1. Le spese per le procedure esecutive poste in essere dagli agenti
della riscossione relativamente alle quote di cui agli art. 1 e 2 del
presente decreto sono rimborsate nella misura  prevista  dalla  legge
tempo per tempo vigente: 
    a) in dieci rate annuali,  senza  interessi,  con  riferimento  a
spese relative a ruoli erariali; 
    b) in venti rate annuali,  senza  interessi,  con  riferimento  a
spese relative a ruoli non erariali. 
  2. Ai fini dei rimborsi  di  cui  al  comma  1,  gli  agenti  della
riscossione presentano, entro il 30 settembre 2015,  sulla  base  dei
crediti risultanti alla data del 31 dicembre 2014 dai propri  bilanci
certificati, apposita istanza  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze per le spese relative a ruoli  erariali  e  ai  singoli  enti
creditori per le spese relative a ruoli non erariali. 
  3. La prima rata dei rimborsi di cui al comma 1 e' erogata entro il
30 giugno 2016. 
  4.  L'eventuale  rimborso  delle  spese  relative  alle   procedure
esecutive poste  in  essere  per  il  recupero  delle  quote  di  cui
all'articolo 3 del presente decreto e'  richiesto  dall'agente  della
riscossione con apposita istanza da presentarsi, entro il  30  giugno
dell'anno successivo a quello di conclusione delle  attivita',  sulla
base dell'ultimo bilancio certificato, al Ministero  dell'economia  e
delle finanze per le spese relative a ruoli  erariali  e  ai  singoli
enti creditori per i ruoli non erariali. Il rimborso di tali spese e'
ripartito sulle rimanenti rate di cui al comma 1.