Art. 4 Rimborso agli agenti della riscossione delle spese per le procedure esecutive poste in essere 1. Le spese per le procedure esecutive poste in essere dagli agenti della riscossione relativamente alle quote di cui agli art. 1 e 2 del presente decreto sono rimborsate nella misura prevista dalla legge tempo per tempo vigente: a) in dieci rate annuali, senza interessi, con riferimento a spese relative a ruoli erariali; b) in venti rate annuali, senza interessi, con riferimento a spese relative a ruoli non erariali. 2. Ai fini dei rimborsi di cui al comma 1, gli agenti della riscossione presentano, entro il 30 settembre 2015, sulla base dei crediti risultanti alla data del 31 dicembre 2014 dai propri bilanci certificati, apposita istanza al Ministero dell'economia e delle finanze per le spese relative a ruoli erariali e ai singoli enti creditori per le spese relative a ruoli non erariali. 3. La prima rata dei rimborsi di cui al comma 1 e' erogata entro il 30 giugno 2016. 4. L'eventuale rimborso delle spese relative alle procedure esecutive poste in essere per il recupero delle quote di cui all'articolo 3 del presente decreto e' richiesto dall'agente della riscossione con apposita istanza da presentarsi, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione delle attivita', sulla base dell'ultimo bilancio certificato, al Ministero dell'economia e delle finanze per le spese relative a ruoli erariali e ai singoli enti creditori per i ruoli non erariali. Il rimborso di tali spese e' ripartito sulle rimanenti rate di cui al comma 1.