Art. 2 Revisione generale delle macchine operatrici 1. E' disposta la revisione generale, con periodicita' di cinque anni, delle macchine operatrici, di cui all'art. 58 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito specificate: a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico; b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie, quali spanditrici di sabbia e simili; c) carrelli, quali veicoli destinati alla movimentazione di cose.