Art. 2 
 
 
            Revisione generale delle macchine operatrici 
 
  1. E' disposta la revisione generale, con  periodicita'  di  cinque
anni, delle macchine operatrici,  di  cui  all'art.  58  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito specificate: 
    a) macchine impiegate per la costruzione  e  la  manutenzione  di
opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino  del
traffico; 
    b)  macchine  sgombraneve,   spartineve   o   ausiliarie,   quali
spanditrici di sabbia e simili; 
    c) carrelli, quali veicoli destinati alla movimentazione di cose.