Art. 4 
 
 
Visita di revisione per i veicoli di cui all'articolo 114 del decreto
                 legislativo 30 aprile 1992, n. 285 
 
  1. Per tutti i veicoli, per i quali sia disposta  la  revisione  ai
sensi dell'art. 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,
non presentati a revisione e  che  continuano  a  circolare  dopo  le
rispettive scadenze, si applicano le sanzioni di cui al comma  7  del
medesimo art. 114. 
  2. Qualora la visita di revisione abbia  avuto  esito  sfavorevole,
senza che il veicolo sia stato per cio'  escluso  dalla  circolazione
stradale, il veicolo stesso puo' continuare a circolare  anche  oltre
la scadenza per esso prevista, ma in ogni  caso  non  oltre  un  mese
dalla data di annotazione  sulla  carta  di  circolazione  dell'esito
dell'avvenuto controllo  tecnico.  Sulla  carta  di  circolazione  e'
apposto il timbro «Revisione  ripetere  -  Da  ripresentare  a  nuova
visita entro un mese», consentendo cosi' al veicolo di continuare nel
frattempo a circolare, sempre che si  sia  provveduto  al  ripristino
della prescritta efficienza e  ferma  restando  l'applicazione  delle
sanzioni di legge per l'eventuale riscontrata mancanza,  inefficienza
o deficienza dei dispositivi prescritti. 
  3. Allorche' le anormalita' ed i difetti riscontrati risultino tali
da compromettere la  sicurezza  della  circolazione  stradale,  sulla
carta di circolazione e' apposto  il  timbro  «Revisione  ripetere  -
Veicolo sospeso dalla circolazione fino  a  nuova  visita  con  esito
favorevole. Puo' circolare solo per  essere  condotto  in  officina».
Tale timbro vale quale foglio di via  per  recarsi  in  officina  nel
corso della giornata stessa  in  cui  il  timbro  e'  stato  apposto,
nell'osservanza delle eventuali ulteriori prescrizioni ivi indicate. 
  4. Per i veicoli di cui all'art. 2 e'  consentita  la  circolazione
anche oltre i termini di scadenza per essi prescritti, in presenza di
prenotazione effettuata entro detti termini, fino alla  data  fissata
per la presentazione a visita e prova, senza che siano applicabili le
sanzioni di cui al comma  1.  Tale  agevolazione  non  e'  consentita
qualora la carta  di  circolazione  sia  stata  revocata,  sospesa  o
ritirata con provvedimento ancora operante.  Eventuali  prenotazioni,
avanzate dopo la scadenza dei termini sopra  citati,  possono  essere
annotate sulla domanda di revisione; esse comunque sono inefficaci ai
fini del consenso alla  circolazione,  permettendo  soltanto  che  il
veicolo sia condotto alla visita di  revisione,  con  le  limitazioni
atte a garantire la sicurezza della circolazione nel  giorno  per  il
quale la visita stessa risulti prenotata.