Art. 5 
 
 
               Modalita' di esecuzione della revisione 
 
  1. Le modalita'  di  esecuzione  della  revisione,  ai  fini  della
sicurezza della circolazione stradale, sono definite con  il  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,   nel
rispetto dei criteri di cui all'art. 80 del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, con la possibilita' di effettuare tale revisione
mediante unita' mobili. 
  2. Con riferimento ai requisiti minimi di sicurezza,  si  applicano
le disposizioni di cui all'art. 295 del decreto del Presidente  della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.