Art. 6 
 
 
   Revisione delle macchine agricole ed operatrici in circolazione 
 
  1. Le macchine agricole, di cui all'art. 1, comma  1,  lettera  a),
sono sottoposte alla revisione generale a far data  dal  31  dicembre
2015 e successivamente ogni cinque anni, entro il mese corrispondente
alla prima immatricolazione, secondo l'anno stabilito  nella  tabella
in Allegato 1 al presente decreto. 
  2. Le macchine agricole, di cui all'art. 1, comma 1, lettere  b)  e
c), sono sottoposte  alla  revisione  generale  a  far  data  dal  31
dicembre 2017. 
  3. Le macchine operatrici, di cui all'art. 2 sono  sottoposte  alla
revisione generale a far data dal 31 dicembre 2018.