Art. 6 Revisione delle macchine agricole ed operatrici in circolazione 1. Le macchine agricole, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), sono sottoposte alla revisione generale a far data dal 31 dicembre 2015 e successivamente ogni cinque anni, entro il mese corrispondente alla prima immatricolazione, secondo l'anno stabilito nella tabella in Allegato 1 al presente decreto. 2. Le macchine agricole, di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e c), sono sottoposte alla revisione generale a far data dal 31 dicembre 2017. 3. Le macchine operatrici, di cui all'art. 2 sono sottoposte alla revisione generale a far data dal 31 dicembre 2018.