Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  Ai fini della presente determinazione  si  intende  per  medicinale
omeopatico, ai sensi  dell'art.  1,  comma  1  lett.  d),  d.lgs.  n.
219/2006, ogni medicinale ottenuto a partire da  sostanze  denominate
materiali  di  partenza  per   preparazioni   omeopatiche   o   ceppi
omeopatici, secondo un processo di  produzione  omeopatico  descritto
dalla farmacopea europea o, in assenza  di  tale  descrizione,  dalle
farmacopee utilizzate ufficialmente negli  Stati  membri  dell'Unione
europea; un medicinale omeopatico puo' contenere piu' sostanze. 
  Inoltre, si intende per  Certificato  di  Prodotto  Omeopatico,  di
seguito CPO (allegato 2), la certificazione, rilasciata da  parte  di
questa Agenzia, che il prodotto omeopatico  oggetto  del  certificato
stesso: 
  non e' attualmente in possesso di Autorizzazione all'Immissione  in
Commercio ma e' presente sul mercato italiano ai sensi  dell'art.  20
del d.lgs. n. 219/2006,  in  quanto  notificato  al  Ministero  della
salute, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 185/1995 e s.m.i.; 
  che  l'officina  nazionale,  nella  quale  viene   fabbricato,   e'
sottoposta  a  controlli  ispettivi  periodici  da  parte  di  questa
Agenzia, ai sensi delle vigenti normative, al fine  di  accertare  il
rispetto delle Norme di buona  fabbricazione  dei  medicamenti  e  di
controllo di qualita' raccomandate dal Organizzazione Mondiale  della
Sanita' e della Direttiva CE numero 2003/94/CE.