Art. 2 
 
 
         Contenuti minimi delle informazioni di monitoraggio 
 
  1. Al fine di consentire lo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui
all'art. 1, per ciascun programma agevolato  i  soggetti  beneficiari
sono tenuti a trasmettere le seguenti informazioni minime: 
  a) informazioni anagrafiche; 
  b) informazioni finanziarie relative a: 
  1) spese  previste  e  spese  effettivamente  sostenute,  ripartite
secondo  specifici  codici  di  spesa  previsti  nelle   disposizioni
attuative dei singoli interventi; 
  2) importo annuale degli investimenti previsti e realizzati; 
  c) informazioni procedurali relative allo stato di attuazione delle
iniziative finanziate; 
  d) informazioni necessarie  alla  valorizzazione  degli  indicatori
fisici  e  occupazionali  derivanti  dalla  classificazione  CUP  dei
progetti; 
  e) altre informazioni necessarie alla  corretta  alimentazione  del
sistema  nazionale  di  monitoraggio  unitario  per  il  periodo   di
programmazione 2014-2020. 
  2. Le informazioni specifiche da trasmettere a  cura  dei  soggetti
beneficiari  sono  puntualmente  definite  nelle  circolari  di   cui
all'art. 1, comma 2, in funzione  delle  finalita'  degli  interventi
medesimi e delle caratteristiche  dei  soggetti  beneficiari,  tenuto
conto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento. 
  3. Il Ministero dello sviluppo economico trasmette le  informazioni
raccolte alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui  alla
legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cadenza trimestrale e secondo  il
tracciato concordato nell'ambito del sistema di monitoraggio unitario
delle politiche di coesione. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 27 maggio 2015 
 
                                                          Il Ministro 
                                             dello sviluppo economico 
                                                                Guidi 
Il Ministro dell'economia 
e delle finanze 
Padoan