Art. 2 Contenuti minimi delle informazioni di monitoraggio 1. Al fine di consentire lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 1, per ciascun programma agevolato i soggetti beneficiari sono tenuti a trasmettere le seguenti informazioni minime: a) informazioni anagrafiche; b) informazioni finanziarie relative a: 1) spese previste e spese effettivamente sostenute, ripartite secondo specifici codici di spesa previsti nelle disposizioni attuative dei singoli interventi; 2) importo annuale degli investimenti previsti e realizzati; c) informazioni procedurali relative allo stato di attuazione delle iniziative finanziate; d) informazioni necessarie alla valorizzazione degli indicatori fisici e occupazionali derivanti dalla classificazione CUP dei progetti; e) altre informazioni necessarie alla corretta alimentazione del sistema nazionale di monitoraggio unitario per il periodo di programmazione 2014-2020. 2. Le informazioni specifiche da trasmettere a cura dei soggetti beneficiari sono puntualmente definite nelle circolari di cui all'art. 1, comma 2, in funzione delle finalita' degli interventi medesimi e delle caratteristiche dei soggetti beneficiari, tenuto conto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento. 3. Il Ministero dello sviluppo economico trasmette le informazioni raccolte alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cadenza trimestrale e secondo il tracciato concordato nell'ambito del sistema di monitoraggio unitario delle politiche di coesione. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 maggio 2015 Il Ministro dello sviluppo economico Guidi Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan