Art. 2 Termini per la presentazione della domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto e della domanda unica e ammissibilita' delle superfici sulle quali sono svolte le pratiche tradizionali 1. Per l'anno 2015, i termini stabiliti dall'articolo 7, comma 1, e dall'articolo 12, comma 4, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014, sono posticipati al 15 giugno 2015. 2. Per l'anno 2015, le modifiche alla domanda unica, apportate ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 809/2014, sono comunicate per iscritto all'organismo pagatore competente entro il 15 giugno 2015. 3. Il termine stabilito dall'articolo 28, comma 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014, e' posticipato al 15 ottobre 2015. 4. Per l'anno 2015, le Autorita' di gestione dei programmi di sviluppo rurale possono posticipare il termine per la presentazione delle domande relative alle misure a superficie e all'indennita' compensativa fino al 15 giugno 2015. 5. Per l'anno 2015, il termine per l'aggiornamento del fascicolo aziendale e' fissato al 15 giugno 2015. 6. La lettera d), dell'articolo 7, comma 9, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 e' sostituita come segue: "d) Il trenta per cento della superficie per tara superiore al cinquanta per cento e inferiore al settanta per cento sulle quali sono svolte le pratiche tradizionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), la percentuale di ammissibilita' e' elevata al cinquanta per cento, nel caso in cui la copertura di erba e altre specie erbacee da foraggio non e' prevalente ma sulla superficie insistono comunque piante foraggere non erbacee tradizionalmente pascolate che unitamente all'erba e alle piante erbacee da foraggio coprono oltre il cinquanta per cento della superficie;".