Art. 2 
 
Termini per  la  presentazione  della  domanda  di  assegnazione  dei
  diritti all'aiuto e della  domanda  unica  e  ammissibilita'  delle
  superfici sulle quali sono svolte le pratiche tradizionali 
  1. Per l'anno 2015, i termini stabiliti dall'articolo 7, comma 1, e
dall'articolo 12, comma 4, del decreto del Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014, sono posticipati al
15 giugno 2015. 
  2. Per l'anno 2015, le modifiche alla domanda unica,  apportate  ai
sensi  dell'articolo  15  del  regolamento  (UE)  n.  809/2014,  sono
comunicate per iscritto all'organismo pagatore competente entro il 15
giugno 2015. 
  3. Il termine stabilito dall'articolo 28, comma 3 del  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18  novembre
2014, e' posticipato al 15 ottobre 2015. 
  4. Per l'anno 2015, le  Autorita'  di  gestione  dei  programmi  di
sviluppo rurale possono posticipare il termine per  la  presentazione
delle domande relative alle  misure  a  superficie  e  all'indennita'
compensativa fino al 15 giugno 2015. 
  5. Per l'anno 2015, il termine per  l'aggiornamento  del  fascicolo
aziendale e' fissato al 15 giugno 2015. 
  6. La lettera  d),  dell'articolo  7,  comma  9,  del  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18  novembre
2014 e' sostituita come segue: 
  "d) Il trenta per cento della  superficie  per  tara  superiore  al
cinquanta per cento e inferiore al settanta  per  cento  sulle  quali
sono svolte le pratiche tradizionali di cui all'articolo 2, comma  1,
lettera d), la percentuale di ammissibilita' e' elevata al  cinquanta
per cento, nel caso in cui  la  copertura  di  erba  e  altre  specie
erbacee da foraggio non e' prevalente ma sulla  superficie  insistono
comunque piante foraggere non erbacee tradizionalmente pascolate  che
unitamente all'erba e alle piante erbacee da foraggio  coprono  oltre
il cinquanta per cento della superficie;".