IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n.  66,  recante  disposizioni
urgenti in materia di autonomia impositiva degli  enti  locali  e  di
finanza locale, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile
1989, n. 144. 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  22,   comma   2,   del   predetto
decreto-legge, il quale prevede che il Ministro del tesoro  determina
periodicamente, con proprio decreto, le condizioni  massime  o  altre
modalita'  applicabili  ai  mutui  da  concedere  agli  enti   locali
territoriali, al fine di ottenere uniformita' di trattamento; 
  Visto  il  decreto  del  3  aprile  2015,  pubblicato  in  Gazzetta
Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, con  cui  sono  state  fissate  le
condizioni  massime  applicabili  ai  mutui   suindicati,   stipulati
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo; 
  Ritenuta l'opportunita' di  modificare  le  condizioni  di  cui  al
predetto decreto ministeriale  del  3  aprile  2015,  fissando  nuovi
livelli massimi piu' rappresentativi dei livelli di mercato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. I mutui contratti, ai sensi dell'art.  22  del  decreto-legge  2
marzo 1989, n. 66  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 1989, n. 144, dagli enti locali di cui all'art.  2,  comma  1,
del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  (Testo   Unico
sull'ordinamento degli enti locali), sono regolati a tasso fisso o  a
tasso variabile.