IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni; Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, e successive modificazioni; Visto l'art. 32, comma 1 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" relativamente al potere del Ministro della sanita' di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni; Visto l'art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Visto il decreto del Ministro della sanita' 28 marzo 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 29 marzo 1989, n. 73, concernente l'obbligo in tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini da brucellosi; Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 luglio 1992, n. 453, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 novembre 1992, n. 276, concernente il piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini, e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 agosto 1994, n. 651, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 novembre 1994, n. 277, concernente il piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini, e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro della sanita' 15 dicembre 1995 n. 592, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 maggio 1996, n. 125, concernente il piano nazionale per l'eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali; Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 maggio 1996 n. 358, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 luglio 1996, n. 160, recante il regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante attuazione della direttiva 97/12/CE del Consiglio del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE del Consiglio del 26 giugno 1964 relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina; Vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio del 26 Giugno 1990 relativa a talune spese nel settore veterinario; Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2004, n. 58, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 1760/2000 del 17 luglio 2000 e del regolamento (CE) n. 1825/2000 del 25 agosto 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini nonche' all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell'art. 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193, recante attuazione della direttiva 2003/50/CE relativa al rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 14 novembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 dicembre 2006 n. 285 S.O., relativa a misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia; Vista la decisione 2008/940/CE della Commissione del 21 ottobre 2008 che stabilisce requisiti uniformi per la notifica dei programmi di eradicazione e di controllo delle malattie animali cofinanziati dalla Comunita', e successive modificazioni; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 agosto 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 settembre 2012 n. 212, relativa a misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, la cui efficacia e' cessata il 12 settembre 2014; Considerata la necessita' di uniformare le procedure diagnostiche nei territori non ufficialmente indenni per brucellosi secondo criteri di economicita' nella scelta delle prove diagnostiche da impiegare, a parita' di performance delle stesse; Considerato che il rafforzamento delle misure di identificazione e registrazione degli animali costituisce un elemento imprescindibile per una efficace lotta alle malattie infettive trasmissibili. Considerato che il bolo endoruminale e i mezzi identificativi associati a prelievo di materiale genetico offrono le migliori garanzie di resistenza alla manomissione nonche' di durata in condizioni ambientali specifiche, quali quelle che si verificano al pascolo, e di probabilita' di risalire con certezza all'identita' del singolo animale in caso di perdita del mezzo di identificazione; Considerato che le pratiche connesse a transumanza/monticazione/demonticazione, il pascolo vagante, l'allevamento allo stato brado o semibrado e le stalle di sosta dei commercianti costituiscono elemento di maggior rischio per la diffusione e la persistenza delle malattie oggetto della presente ordinanza; Visto il parere scientifico adottato l'11 dicembre 2006 dall'Autorita' europea per la sicurezza alimentare sulle performances dei metodi diagnostici nei confronti della brucellosi bovina, ovi-caprina e suina; Visto il regolamento (UE) n. 653/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e l'etichettatura delle carni bovine e ritenuto appropriato prevedere misure atte a consentirne la graduale attuazione; Preso atto del principio enunciato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 12 del 2004, secondo cui le iniziative in materia di contenimento di malattie infettive e diffusive presso gli allevamenti situati nei territori degli Stati membri, individuati mediante decisioni comunitarie, sono riconducibili alla materia di legislazione esclusiva dello Stato poiche' attengono alla profilassi internazionale e riguardano profili incidenti sulla tutela dell'ecosistema, anch'essa riservata alla legislazione statale; Ritenuto necessario e urgente, proseguire e intensificare ulteriormente l'attivita' di lotta alla tubercolosi bovina, alla brucellosi bovina e bufalina, alla brucellosi ovi-caprina, nonche' alla leucosi bovina enzootica nei territori nazionali non ancora ufficialmente indenni, alla luce di quanto raccomandato dalla Commissione europea nel report dell'audit FVO 6979 del 2013, sulla brucellosi svoltosi nelle regioni Puglia e Calabria, e nel report dell'audit FVO 8407 del 2010 per la valutazione dei attivita' di eradicazione della tubercolosi, e tenuto conto dei risultati conseguiti con l'adozione delle precedenti ordinanze in materia; Considerato che nell'ambito delle indagini conseguenti all'accertamento di un focolaio confermato di brucellosi ovi-caprina in una regione ufficialmente indenne, e' stato possibile rintracciare gli animali infetti trafugati solo attraverso il bolo endoruminale; Ritenuto pertanto necessario rafforzare le misure di sorveglianza anche nei territori ufficialmente indenni, al fine di tutelare la qualifica sanitaria acquisita; Ritenuto necessario altresi' impedire che l'effettuazione di analisi diagnostiche svolte al di fuori dei piani ufficiali possa favorire il verificarsi di comportamenti illeciti tesi ad aggirare le misure restrittive previste dagli stessi piani; Sentiti il Centro nazionale di referenza per le brucellosi di Teramo, il Centro nazionale di referenza per la tubercolosi da Mycobacterium bovis di Brescia e il Centro nazionale di referenza per la leucosi bovina enzootica di Perugia; Ordina: Art. 1 Oggetto 1. La presente ordinanza disciplina le misure straordinarie di lotta ed eradicazione e di controllo della tubercolosi bovina, della brucellosi bovina e bufalina, della brucellosi ovi-caprina, nonche' della leucosi bovina enzootica.