Art. 10 Controlli degli animali in caso di sospetto di frode 1. Il Servizio veterinario, nei casi di sospetta sostituzione di animali, sospetta alterazione dell'identificazione, sospetta movimentazione non autorizzata, sospetta diffusione dolosa di malattia infettiva o sospetta vaccinazione non autorizzata o sospetto uso di sostanze farmacologicamente attive, atte a mascherare gli esiti delle prove diagnostiche, sospende la qualifica sanitaria degli allevamenti interessati e le procedure di indennizzo eventualmente in corso ed effettua i controlli ritenuti necessari, ivi compresi quelli di natura genetica. 2. Nel caso in cui siano accertate la sostituzione di animali, l'alterazione dell'identificazione, le movimentazioni non autorizzate, la diffusione dolosa di malattia infettiva o l'uso di sostanze farmacologicamente attive atte a mascherare gli esiti delle prove diagnostiche, fatte salve le necessarie comunicazioni all'autorita' giudiziaria, il Servizio veterinario revoca il codice di allevamento e adotta l'ordinanza di sequestro e abbattimento degli animali senza indennizzo. 3. In caso di sospetto di utilizzo non autorizzato di vaccino RB51, fatti salvi i provvedimenti adottati dall'autorita' giudiziaria, si applica il protocollo operativo di cui all'Allegato 3.