Art. 11 
 
Divieto  di  commercializzazione,  detenzione  ed  utilizzazione   di
  materiali  per  la  diagnosi  di  tubercolosi  animale,  brucellosi
  animale e leucosi bovina enzootica 
  1.  Sono  vietate   la   commercializzazione,   la   detenzione   e
l'utilizzazione su tutto il territorio nazionale di materiali per  la
diagnosi diretta o indiretta della  tubercolosi  animale,  brucellosi
animale e leucosi bovina enzootica. Tale divieto non  si  applica  ai
laboratori   degli   Istituti    zooprofilattici    sperimentali    e
dell'Istituto Superiore di Sanita'  nonche'  ai  veterinari  operanti
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale incaricati di effettuare
le operazioni di cui alla presente ordinanza. 
  2. Le universita'  possono  essere  autorizzate  ad  utilizzare  il
materiale di cui al comma 1 ai fini di ricerca, previa autorizzazione
del Ministero della salute.