Art. 11 Divieto di commercializzazione, detenzione ed utilizzazione di materiali per la diagnosi di tubercolosi animale, brucellosi animale e leucosi bovina enzootica 1. Sono vietate la commercializzazione, la detenzione e l'utilizzazione su tutto il territorio nazionale di materiali per la diagnosi diretta o indiretta della tubercolosi animale, brucellosi animale e leucosi bovina enzootica. Tale divieto non si applica ai laboratori degli Istituti zooprofilattici sperimentali e dell'Istituto Superiore di Sanita' nonche' ai veterinari operanti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale incaricati di effettuare le operazioni di cui alla presente ordinanza. 2. Le universita' possono essere autorizzate ad utilizzare il materiale di cui al comma 1 ai fini di ricerca, previa autorizzazione del Ministero della salute.