Art. 12 Verifiche 1. I responsabili dei servizi veterinari di sanita' animale delle aziende sanitarie locali effettuano e documentano, nell'ambito delle verifiche dell'efficacia dei controlli previste dall'art. 8.3 del regolamento (CE) 882/2004: a) verifiche sul campo circa il rispetto delle procedure seguite per le attivita' previste dalle disposizioni della presente ordinanza e della normativa vigente in materia; b) verifiche, almeno ogni 4 mesi, del rispetto delle percentuali e della tempistica dell'attivita' svolta monitorata attraverso i sistemi informativi SANAN; SIMAN; BDN, con particolare riguardo a: accertamenti diagnostici previsti dai piani di profilassi; misure da applicare agli allevamenti infetti di cui all'art. 5, commi da 1 a 4; identificazione elettronica d'ufficio di cui all'art. 3, commi 2 e 3; controlli svolti presso le stalle di sosta, di cui all'art. 6 e provvedimenti conseguenti; controlli svolti presso gli allevamenti da ingrasso di cui all'art. 7; accertamenti diagnostici di cui all'art. 9, commi 3 e 4 e provvedimenti conseguenti. 2. Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero della salute nella relazione di attivita' svolta: gli esiti delle attivita' di verifica sull'efficacia delle attivita' svolte e le eventuali azioni correttive adottate, di cui al comma 1; lo stato di avanzamento dell'identificazione elettronica dei capi di cui all'articolo 3, comma 2; lo stato di avanzamento nella registrazione e georeferenziazione dei pascoli di cui all'art. 9, comma 2; catture e sequestri di animali senza proprietario di cui all'art. 9, commi 10 e 11; le sospensioni delle qualifiche ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 10, comma 1 e le revoche del codice d'allevamento ai sensi dell'art. 10, comma 2; i casi di aborto denunciati, il numero e l'esito delle prestazioni diagnostiche rese a privati dall'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio relative a casi di aborto in bovini e ovi-caprini. 3. I Centri di referenza nazionali provvedono periodicamente all'estrazione dal sistema informativo SIMAN di un numero significativo di indagini epidemiologiche di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) e alla verifica della qualita' e della completezza delle stesse. I Centri di referenza comunicano l'esito della verifica al Ministero della salute che provvede ad informare la regione o la provincia autonoma interessata.