Art. 13 Sanzioni 1. Ai sensi dell'art. 16, comma 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, il commerciante o il detentore della stalla di sosta che non ottempera all'obbligo di cui all'art. 6, comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma che va da euro 1.549,37 a euro 9.296,22. 2. Il Servizio veterinario provvede a ripetere, con spese a carico del commerciante o detentore, le prove ufficiali di cui all'art. 4 e provvede ad assegnare un termine non superiore a 30 giorni entro il quale deve essere perfezionata la vendita. 3. Nel caso in cui la violazione di cui al comma 1 venga commessa per piu' di due volte nel corso dell'anno solare, e' disposta la revoca dell'autorizzazione.