Art. 13 
 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Ai sensi dell'art. 16, comma 1 del decreto legislativo 22 maggio
1999, n. 196, il commerciante o il detentore della  stalla  di  sosta
che non ottempera all'obbligo di cui all'art. 6, comma 2, e' soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma  che  va  da
euro 1.549,37 a euro 9.296,22. 
  2. Il Servizio veterinario provvede a ripetere, con spese a  carico
del commerciante o detentore, le prove ufficiali di cui all'art. 4  e
provvede ad assegnare un termine non superiore a 30 giorni  entro  il
quale deve essere perfezionata la vendita. 
  3. Nel caso in cui la violazione di cui al comma 1  venga  commessa
per piu' di due volte nel corso  dell'anno  solare,  e'  disposta  la
revoca dell'autorizzazione.