Art. 3 Identificazione degli animali e registrazione delle attivita' 1. Su tutto il territorio nazionale, fatti salvi gli obblighi di registrazione previsti dalle norme vigenti, il proprietario degli animali, direttamente o tramite persona delegata, registra individualmente nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica, di seguito denominata: BDN, entro 7 giorni dall'identificazione e comunque prima di ogni spostamento, tutti i capi identificati elettronicamente. 2. Nei territori non U.I. i capi oggetto di transumanza/monticazione/demonticazione o che si spostano per pascolo vagante, oppure allevati allo stato brado o semibrado, fatta eccezione per gli animali gia' identificati elettronicamente, sono identificati mediante bolo endoruminale o con altro mezzo identificativo associato a prelievo di materiale genetico dal proprietario entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Nel caso di mancata identificazione elettronica da parte del proprietario, il Servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente, di seguito denominato: Servizio veterinario, provvede d'ufficio al piu' presto possibile e comunque prima di ogni spostamento, con spese a carico del proprietario. 3. Le misure di cui al comma 2 possono essere applicate anche nei territori U.I sulla base della valutazione del rischio. 4. Nei territori non U.I. il Servizio veterinario, fatta eccezione per gli animali gia' identificati elettronicamente e per gli agnelli destinati ad essere macellati entro sei mesi dalla nascita, provvede ad identificare mediante bolo endoruminale gli animali presenti negli allevamenti infetti entro due giorni dalla notifica ufficiale al proprietario o detentore della positivita' degli animali. Tale modalita' d'identificazione sostituisce la marcatura con asportazione di un lembo del padiglione auricolare a forma di T di cui al comma 2, art. 8 del decreto del Ministero della sanita' 15 dicembre 1995 n. 592. 5. Nei territori U.I., in caso di focolaio, le autorita' competenti regionali, fatti salvi gli obblighi previsti dalle norme vigenti, possono adottare la misura di cui al comma 4. 6. Su tutto il territorio nazionale, il Servizio veterinario rende disponibili tutte le informazioni relative all'esecuzione e all'esito delle attivita' di profilassi previste dalla presente ordinanza nel Sistema Informativo SANAN, accessibile tramite il portale www.vetinfo.sanita.it, entro 7 giorni dall'acquisizione dei risultati. Entro il 30 novembre di ogni anno il predetto Servizio veterinario rende disponibili le informazioni relative alla programmazione delle attivita' per l'anno successivo. Dette attivita' di registrazione possono essere effettuate anche mediante la modalita' di cooperazione applicativa. 7. Su tutto il territorio nazionale le movimentazioni degli animali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, sono autorizzate esclusivamente tramite l'utilizzo del modello informatizzato, la cui funzionalita' e' resa disponibile nella BDN.