Art. 4 Qualifiche sanitarie e controlli 1. Le prove ufficiali per la diagnosi della brucellosi nei territori non U.I. sono descritte nell'allegato 1 alla presente ordinanza. Le prove ufficiali per la diagnosi di tubercolosi, brucellosi bovina nei territori U.I. e leucosi sono quelle descritte nel decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 e nell'allegato B della direttiva 64/432 del Consiglio, come sostituito dall'allegato del regolamento (CE) 1226/2002 dell'8 luglio 2002 e nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193, recante attuazione della direttiva 2003/50/CE per le prove per la ricerca della brucellosi da Brucella melitensis nei territori U.I. 2. Oltre ai casi previsti dalla normativa vigente, il Servizio veterinario sospende le qualifiche sanitarie di allevamento bovino e bufalino ufficialmente indenne da tubercolosi, brucellosi e leucosi e indenne da brucellosi e di allevamento ovi-caprino ufficialmente indenne e indenne da brucellosi nei seguenti casi: mancato rispetto della periodicita' dei controlli; mancata cooperazione con il Servizio veterinario nell'esecuzione dei piani di profilassi nazionali.