Art. 4 
 
 
                  Qualifiche sanitarie e controlli 
 
  1.  Le  prove  ufficiali  per  la  diagnosi  della  brucellosi  nei
territori non U.I.  sono  descritte  nell'allegato  1  alla  presente
ordinanza.  Le  prove  ufficiali  per  la  diagnosi  di  tubercolosi,
brucellosi bovina nei territori U.I. e leucosi sono quelle  descritte
nel decreto legislativo 22 maggio 1999,  n.  196  e  nell'allegato  B
della direttiva 64/432 del Consiglio, come  sostituito  dall'allegato
del regolamento (CE) 1226/2002  dell'8  luglio  2002  e  nel  decreto
legislativo  19  agosto  2005,  n.  193,  recante  attuazione   della
direttiva 2003/50/CE per le prove per la ricerca della brucellosi  da
Brucella melitensis nei territori U.I. 
  2. Oltre ai casi previsti  dalla  normativa  vigente,  il  Servizio
veterinario sospende le qualifiche sanitarie di allevamento bovino  e
bufalino ufficialmente indenne da tubercolosi, brucellosi e leucosi e
indenne da brucellosi  e  di  allevamento  ovi-caprino  ufficialmente
indenne e indenne da brucellosi nei seguenti casi:  mancato  rispetto
della  periodicita'  dei  controlli;  mancata  cooperazione  con   il
Servizio  veterinario  nell'esecuzione  dei   piani   di   profilassi
nazionali.