Art. 5 Misure da applicare negli allevamenti infetti 1. Entro due giorni lavorativi dalla conferma di positivita' per tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucosi bovina enzootica in un allevamento, il Servizio veterinario, fatte salve le misure previste dalla normativa vigente in materia: a) dispone la notifica al proprietario e/o al detentore del riscontro di animali positivi e dell'obbligo di macellazione, entro quindici giorni, degli animali dichiarati infetti; b) avvia, in collaborazione con l'Osservatorio epidemiologico veterinario regionale, ove presente, oppure con l'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, un'accurata indagine epidemiologica utilizzando i modelli precompilati disponibili sul sistema informativo nazionale per la notifica delle malattie animali (SIMAN); c) effettua la registrazione nel SIMAN delle informazioni relative al focolaio sospetto ed eventualmente confermato e dell'avvio della relativa indagine epidemiologica; d) fatta eccezione per la leucosi bovina enzootica, segnala le misure adottate al servizio di igiene e sanita' pubblica dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente. 2. Il Servizio veterinario, sentito il parere dell'Istituto zooprofilattico sperimentale e della regione competenti e sulla base dei criteri previsti all'allegato 2 alla presente ordinanza, dispone l'abbattimento totale dei capi presenti nell'allevamento, da eseguirsi entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso. Per comprovate difficolta' di carattere logistico o commerciale, il Servizio veterinario puo' prorogare il termine per l'abbattimento totale fino a un massimo di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento, posto che cio' non costituisca un rischio per la salute. 3. Nelle aree protette di rilievo nazionale, qualora un focolaio per una delle malattie oggetto della presente ordinanza si verifichi in allevamenti allo stato brado o al pascolo permanente nonche' in tutti i casi in cui non risulti possibile garantire l'isolamento degli animali, il Servizio veterinario dispone direttamente l'abbattimento totale. 4. Su tutto il territorio nazionale nel caso in cui il proprietario o detentore non provvede a macellare tutti i capi, in base alle disposizioni di cui al comma 1, lettera a) e comma 2 del presente articolo, l'autorita' competente ordina l'abbattimento coattivo dei capi, con l'ausilio del Servizio veterinario e, se necessario, delle forze dell'ordine. In caso di abbattimento coattivo non e' corrisposta l'indennita' di abbattimento di cui all'art. 8 e tutte le spese sostenute per l'applicazione delle misure di polizia veterinaria sono a carico del proprietario o detentore. 5. Su tutto il territorio nazionale, per garantire il rapido abbattimento degli animali positivi o l'applicazione dell'abbattimento totale, in caso di assenza di adeguati stabilimenti di macellazione all'interno della regione di appartenenza dell'allevamento, il Servizio veterinario regionale puo' autorizzare la macellazione dei capi in stabilimenti situati in altre regioni, previo nulla osta da parte del Servizio veterinario regionale competente sul mattatoio individuato, informando contestualmente il Ministero della Salute. 6. Nei territori U.I. la registrazione nel SIMAN della conferma dei focolai, corredata della relativa indagine epidemiologica, comporta l'immediata notifica all'UE per il tramite del sistema ADNS (Animal Disease Notification System).