Art. 7 Misure sanitarie per gli animali da ingrasso in tutto il territorio nazionale 1. Gli allevamenti da ingrasso sono costituiti da animali provenienti da allevamenti U.I. da tubercolosi, brucellosi, leucosi e indenni da brucellosi, sottoposti ad accertamento diagnostico favorevole, nei trenta giorni precedenti l'introduzione: nei confronti della tubercolosi, se trattasi di animali di eta' superiore a 6 settimane; nei confronti della brucellosi bovina e leucosi se trattasi di animali di eta' superiore a 12 mesi; nei confronti della brucellosi ovi-caprina se trattasi di animali di eta' superiore a 6 mesi. L'accertamento diagnostico non e' richiesto per gli animali provenienti da province U.I. o se movimentati all'interno di queste ultime. 2. I controlli di cui al comma precedente possono essere effettuati nei trenta giorni successivi alla data d'introduzione in allevamento, a condizione che gli animali introdotti possano essere tenuti isolati fisicamente dagli altri animali in modo da evitare qualsiasi contatto diretto o indiretto fino all'ottenimento dei risultati della prova. 3. Le regioni e le province autonome, oltre ai controlli di cui al comma 1, possono sottoporre a prelievo al macello un campione statisticamente significativo di animali da ingrasso di eta' superiore ai 12 mesi selezionato sulla base della prevalenza attesa a livello regionale per indagine sulla brucellosi. 4. Gli allevamenti da ingrasso possono movimentare animali, direttamente o attraverso una stalla di sosta, esclusivamente verso un macello o altri allevamenti da ingrasso. 5. Il Servizio veterinario rendiconta le attivita' dei controlli nelle aziende da ingrasso utilizzando l'apposita funzionalita' informatica disponibile nel portale VETINFO accessibile tramite l'indirizzo www.vetinfo.it.