Art. 7 
 
 
            Misure sanitarie per gli animali da ingrasso 
                  in tutto il territorio nazionale 
 
  1.  Gli  allevamenti  da  ingrasso  sono  costituiti   da   animali
provenienti da allevamenti U.I. da tubercolosi, brucellosi, leucosi e
indenni  da  brucellosi,  sottoposti  ad   accertamento   diagnostico
favorevole,  nei  trenta  giorni   precedenti   l'introduzione:   nei
confronti della tubercolosi, se trattasi di animali di eta' superiore
a 6 settimane; nei confronti della brucellosi  bovina  e  leucosi  se
trattasi di animali di eta' superiore a 12 mesi; nei confronti  della
brucellosi ovi-caprina se trattasi di animali di eta' superiore  a  6
mesi. L'accertamento diagnostico non e'  richiesto  per  gli  animali
provenienti da province U.I. o se movimentati all'interno  di  queste
ultime. 
  2. I controlli di cui al comma precedente possono essere effettuati
nei trenta giorni successivi alla data d'introduzione in allevamento,
a condizione che gli animali introdotti possano essere tenuti isolati
fisicamente dagli altri animali in modo da evitare qualsiasi contatto
diretto o indiretto fino all'ottenimento dei risultati della prova. 
  3. Le regioni e le province autonome, oltre ai controlli di cui  al
comma 1,  possono  sottoporre  a  prelievo  al  macello  un  campione
statisticamente  significativo  di  animali  da  ingrasso   di   eta'
superiore ai 12 mesi selezionato sulla base della prevalenza attesa a
livello regionale per indagine sulla brucellosi. 
  4.  Gli  allevamenti  da  ingrasso  possono  movimentare   animali,
direttamente o attraverso una stalla di sosta,  esclusivamente  verso
un macello o altri allevamenti da ingrasso. 
  5. Il Servizio veterinario rendiconta le  attivita'  dei  controlli
nelle  aziende  da  ingrasso  utilizzando  l'apposita   funzionalita'
informatica  disponibile  nel  portale  VETINFO  accessibile  tramite
l'indirizzo www.vetinfo.it.