Art. 8 
 
 
                             Indennizzi 
 
  1. L'Azienda sanitaria locale, fatta salva diversa organizzazione a
livello regionale,  entro  e  non  oltre  90  giorni  dalla  data  di
registrazione nella  BDN  dell'avvenuta  macellazione  degli  animali
oggetto   del   provvedimento   di   abbattimento,   corrisponde   al
proprietario degli animali la relativa indennita', ai sensi dell'art.
2 della legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni.