Art. 9 Provvedimenti per gli allevamenti destinati a transumanza, monticazione e pascolo vagante, semibrado e brado permanente 1. Su tutto il territorio nazionale il Servizio veterinario autorizza la movimentazione per transumanza e monticazione, il pascolo vagante, semibrado e brado permanente, esclusivamente di animali provenienti da allevamenti U.I. da tubercolosi, brucellosi e leucosi e indenni da brucellosi, identificati ai sensi dell'art. 3, comma 1. 2. All'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente il Servizio veterinario verifica che i territori destinati alla transumanza, monticazione, semibrado e brado permanente compresi quelli demaniali, siano identificati, geo-referenziati e registrati nella BDN. In caso negativo l'attivita' di registrazione dei pascoli deve essere effettuata al piu' presto e comunque completata entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza. 3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, nei territori non U.I. gli animali devono essere stati sottoposti ad accertamento diagnostico con esito favorevole nei trenta giorni precedenti lo spostamento al pascolo. 4. In deroga al precedente comma 3, i territori non U.I. che nell'anno precedente hanno raggiunto la prevalenza minima necessaria per il conseguimento della qualifica, effettuano il controllo di cui al comma 3 nei tre mesi antecedenti lo spostamento per il pascolo. 5. Su tutto il territorio nazionale, sulla base della valutazione del rischio, gli animali possono essere sottoposti ad un controllo entro trenta giorni dal rientro dal pascolo: per la tubercolosi, se di eta' superiore alle 6 settimane; per la brucellosi bovina e per la leucosi bovina enzootica, se di eta' superiore ai 12 mesi; per la brucellosi ovi-caprina, se di eta' superiore ai 6 mesi. 6. Nel caso di animali allevati allo stato brado o semibrado su pascolo permanente, il proprietario garantisce la cattura e il contenimento per effettuare i controlli previsti dalla presente ordinanza. 7. In caso di pascoli comuni, su cui insistono animali di piu' allevamenti, questi sono considerati come un'unica unita' epidemiologica e a elevato rischio. 8. Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre, sulla base della valutazione del rischio, ulteriori controlli al pascolo, anche a campione, per gli animali che si spostano verso i territori di competenza e provenienti dai territori di altre regioni. 9. La procedura di richiesta, di conferma e di rilascio dell'autorizzazione per gli spostamenti di cui ai commi precedenti e' attuata esclusivamente mediante l'utilizzo delle apposite funzionalita' informatiche presenti nella BDN. 10. Il Servizio veterinario, nel caso in cui verifichi la persistenza nei pascoli del territorio di competenza di animali senza proprietario, dispone la loro cattura e sequestro, anche con l'ausilio delle forze dell'ordine al fine di sottoporli ai controlli anagrafici e sanitari. Terminati i controlli gli animali entrano nella disponibilita' del Comune. 11. La disposizione di cui al comma 10 si applica anche ai casi in cui il proprietario di capi allevati allo stato brado permanente dichiara al Servizio veterinario competente di non essere in grado di catturare e contenere gli animali oggetto di controllo sanitario.