Art. 10 
 
                  Ulteriori misure di contenimento 
 
  1.  Fatto  salvo  quanto  previsto   nell'art.   9,   il   Servizio
fitosanitario regionale applica nella Provincia di Lecce le  seguenti
misure di contenimento. 
  2. Gli impianti di olivo devono essere condotti nel rispetto  delle
buone pratiche agricole e sono sottoposti a periodici  interventi  di
potatura, al fine di favorire un maggiore arieggiamento della  pianta
e migliorarne lo stato vegetativo. 
  Gli  interventi  sono  differenziati  a  seconda  della  situazione
fitosanitaria riscontrata: 
    a) negli oliveti asintomatici, gli interventi di potatura  devono
essere effettuati ogni 2 anni; 
    b)  negli  oliveti  con  sintomi  iniziali  di   infezione,   gli
interventi di  potatura  devono  essere  eseguiti  tempestivamente  e
mirati all'eliminazione delle parti visibilmente infette; 
    c) negli oliveti infetti, le piante gravemente compromesse devono
essere estirpate. 
  3. Per il controllo dei vettori di Xylella fastidiosa devono essere
effettuati gli interventi di seguito indicati: 
    a) nel periodo compreso tra il mese  di  gennaio  e  il  mese  di
aprile,  devono   essere   effettuate   operazioni   meccaniche   per
l'eliminazione delle piante erbacee spontanee al fine di  ridurre  la
popolazione degli stadi giovanili degli insetti vettori,  individuate
tra le seguenti tipologie di intervento: 
      i. lavorazioni del terreno, preferibilmente con fresature; 
      ii. trinciatura delle erbe; 
      iii. pirodiserbo; 
      iv. trattamenti erbicidi; 
    b) nel periodo compreso tra il  mese  di  maggio  e  il  mese  di
agosto, devono essere eseguiti  sulle  colture  delle  piante  ospiti
almeno due interventi insetticidi per il controllo degli stadi adulti
dei vettori; 
    c) nel periodo compreso tra il mese di settembre  e  il  mese  di
dicembre, devono essere eseguiti  tutti  gli  interventi  insetticidi
previsti dalle "Norme eco-sostenibili per  la  difesa  fitosanitaria"
emanate dalla Regione Puglia, al fine di controllare gli stadi adulti
dei vettori. 
  4. Il Servizio fitosanitario  della  Regione  Puglia  definisce  le
modalita' operat