Art. 10 Ulteriori misure di contenimento 1. Fatto salvo quanto previsto nell'art. 9, il Servizio fitosanitario regionale applica nella Provincia di Lecce le seguenti misure di contenimento. 2. Gli impianti di olivo devono essere condotti nel rispetto delle buone pratiche agricole e sono sottoposti a periodici interventi di potatura, al fine di favorire un maggiore arieggiamento della pianta e migliorarne lo stato vegetativo. Gli interventi sono differenziati a seconda della situazione fitosanitaria riscontrata: a) negli oliveti asintomatici, gli interventi di potatura devono essere effettuati ogni 2 anni; b) negli oliveti con sintomi iniziali di infezione, gli interventi di potatura devono essere eseguiti tempestivamente e mirati all'eliminazione delle parti visibilmente infette; c) negli oliveti infetti, le piante gravemente compromesse devono essere estirpate. 3. Per il controllo dei vettori di Xylella fastidiosa devono essere effettuati gli interventi di seguito indicati: a) nel periodo compreso tra il mese di gennaio e il mese di aprile, devono essere effettuate operazioni meccaniche per l'eliminazione delle piante erbacee spontanee al fine di ridurre la popolazione degli stadi giovanili degli insetti vettori, individuate tra le seguenti tipologie di intervento: i. lavorazioni del terreno, preferibilmente con fresature; ii. trinciatura delle erbe; iii. pirodiserbo; iv. trattamenti erbicidi; b) nel periodo compreso tra il mese di maggio e il mese di agosto, devono essere eseguiti sulle colture delle piante ospiti almeno due interventi insetticidi per il controllo degli stadi adulti dei vettori; c) nel periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre, devono essere eseguiti tutti gli interventi insetticidi previsti dalle "Norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria" emanate dalla Regione Puglia, al fine di controllare gli stadi adulti dei vettori. 4. Il Servizio fitosanitario della Regione Puglia definisce le modalita' operat