Art. 11 
 
               Definizione di una zona di sorveglianza 
 
  1. E'  stabilita  una  zona  di  sorveglianza  larga  almeno  30km,
adiacente alla zona  delimitata  che  copre  la  zona  infetta  della
provincia di Lecce. 
  2. Nella zona di sorveglianza  di  cui  al  comma  1,  il  Servizio
fitosanitario  regionale   controlla   la   presenza   dell'organismo
specificato tramite ispezioni annuali, eseguite al momento opportuno,
effettuando ispezioni visive delle piante specificate,  campionamento
e analisi delle piante sintomatiche. 
  La zona oggetto di ispezione si basa su una  griglia  suddivisa  in
quadrati di 100m × 100m.  Le  ispezioni  visive  sono  effettuate  in
ciascuno di tali quadrati. 
  Il numero di campioni, la metodologia e i risultati  sono  indicati
nella relazione di cui all'art. 17. 
  3. Il Servizio fitosanitario regionale promuove e diffonde adeguate
pratiche agricole per la gestione dell'organismo  specificato  e  dei
suoi vettori.