Art. 11 Definizione di una zona di sorveglianza 1. E' stabilita una zona di sorveglianza larga almeno 30km, adiacente alla zona delimitata che copre la zona infetta della provincia di Lecce. 2. Nella zona di sorveglianza di cui al comma 1, il Servizio fitosanitario regionale controlla la presenza dell'organismo specificato tramite ispezioni annuali, eseguite al momento opportuno, effettuando ispezioni visive delle piante specificate, campionamento e analisi delle piante sintomatiche. La zona oggetto di ispezione si basa su una griglia suddivisa in quadrati di 100m × 100m. Le ispezioni visive sono effettuate in ciascuno di tali quadrati. Il numero di campioni, la metodologia e i risultati sono indicati nella relazione di cui all'art. 17. 3. Il Servizio fitosanitario regionale promuove e diffonde adeguate pratiche agricole per la gestione dell'organismo specificato e dei suoi vettori.