Art. 12 
 
    Spostamento delle piante specificate all'interno dell'Unione 
 
  1. E' vietato lo spostamento all'interno dell'Unione, all'interno o
all'esterno delle zone delimitate, di  piante  specificate  che  sono
state coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in  una  zona
delimitata stabilita ai sensi dell'art. 6. 
  2. In deroga al comma 1, tali spostamenti possono avere luogo se le
piante specificate sono state  coltivate  in  un  sito  in  cui  sono
soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 
    a) e' registrato in conformita' alla direttiva 92/90/CEE; 
    b) e' autorizzato dal Servizio fitosanitario regionale come  sito
indenne dall'organismo specificato e dai suoi vettori in  conformita'
alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; 
    c)  e'  dotato  di  protezione   fisica   contro   l'introduzione
dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori; 
    d) e' circondato da una zona larga 200 metri la quale, in seguito
ad ispezione  visiva  ufficiale  e,  in  caso  di  presenza  sospetta
dell'organismo specificato, in seguito a campionamento e analisi,  e'
risultata  indenne  dall'organismo  specificato  ed  e'  soggetta  ad
adeguati trattamenti fitosanitari  contro  i  vettori  dell'organismo
specificato; detti trattamenti possono comprendere, se del  caso,  la
rimozione delle piante; 
    e)  e'  soggetto  agli  adeguati  trattamenti  fitosanitari   per
mantenerlo indenne  dai  vettori  dell'organismo  specificato;  detti
trattamenti possono comprendere, se  del  caso,  la  rimozione  delle
piante; 
    f) e' sottoposto annualmente, unitamente alla zona  di  cui  alla
lettera d), ad almeno due ispezioni ufficiali effettuate  in  periodi
opportuni; 
    g) per tutto il periodo di crescita delle piante specificate  ne'
sintomi  dell'organismo  specificato  ne'  suoi  vettori  sono  stati
riscontrati nel sito o, se sono stati osservati sintomi sospetti,  le
analisi  effettuate   hanno   confermato   l'assenza   dell'organismo
specificato; 
    h) per tutto il periodo di crescita delle piante specificate  non
sono stati riscontrati sintomi dell'organismo specificato nella  zona
di cui alla lettera d) o, se sono stati osservati  sintomi  sospetti,
le  analisi  effettuate  hanno  confermato  l'assenza  dell'organismo
specificato. 
  3. Campioni rappresentativi di ogni specie delle piante specificate
provenienti da ogni sito sono  sottoposti  a  controlli  annuali,  al
momento piu' opportuno, e  l'assenza  dell'organismo  specificato  e'
confermata sulla base di analisi  effettuate  in  conformita'  con  i
metodi di prova convalidati a livello internazionale. 
  4. Prima dello spostamento, i  lotti  di  piante  specificate  sono
sottoposti a ispezione  visiva  ufficiale,  campionamento  e  analisi
molecolare svolti secondo metodi di  analisi  convalidati  a  livello
internazionale, secondo uno  schema  di  campionamento  in  grado  di
individuare, con un'affidabilita' del 99%, un livello di presenza  di
piante infette dell'1% o superiore e diretti in particolare a  piante
che   presentano   sintomi   sospetti   dell'organismo   specificato,
conformemente alla ISPM n. 31. 
  5. Prima dello spostamento  i  lotti  di  piante  specificate  sono
sottoposti a trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo
specificato. 
  6. Le piante  specificate  che  sono  spostate  attraversando  zone
delimitate, o all'interno di queste, sono trasportate in  contenitori
o  imballaggi  chiusi,  atti  a  prevenire   l'infezione   da   parte
dell'organismo specificato o dei suoi vettori. 
  7. Tutte le piante di cui al comma 1 sono  oggetto  di  spostamenti
verso  e  all'interno  del  territorio  dell'Unione  solo   se   sono
accompagnati da un  passaporto  delle  piante  redatto  e  rilasciato
conformemente alla direttiva 92/105/CEE della Commissione. 
  8. I siti di produzione in  area  delimitata  possono  produrre  le
piante specificate ad eccezione delle piante ospiti, in  deroga  alla
lettera c) del comma 2 di cui al presente articolo, solo se destinate
esclusivamente alla  zona  infetta.  Tali  produzioni  devono  essere
distinte dalle piante specificate destinate alle  aree  cuscinetto  e
indenni e prodotte secondo quanto previsto dal presente articolo.