Art. 12 Spostamento delle piante specificate all'interno dell'Unione 1. E' vietato lo spostamento all'interno dell'Unione, all'interno o all'esterno delle zone delimitate, di piante specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata stabilita ai sensi dell'art. 6. 2. In deroga al comma 1, tali spostamenti possono avere luogo se le piante specificate sono state coltivate in un sito in cui sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) e' registrato in conformita' alla direttiva 92/90/CEE; b) e' autorizzato dal Servizio fitosanitario regionale come sito indenne dall'organismo specificato e dai suoi vettori in conformita' alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; c) e' dotato di protezione fisica contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori; d) e' circondato da una zona larga 200 metri la quale, in seguito ad ispezione visiva ufficiale e, in caso di presenza sospetta dell'organismo specificato, in seguito a campionamento e analisi, e' risultata indenne dall'organismo specificato ed e' soggetta ad adeguati trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato; detti trattamenti possono comprendere, se del caso, la rimozione delle piante; e) e' soggetto agli adeguati trattamenti fitosanitari per mantenerlo indenne dai vettori dell'organismo specificato; detti trattamenti possono comprendere, se del caso, la rimozione delle piante; f) e' sottoposto annualmente, unitamente alla zona di cui alla lettera d), ad almeno due ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni; g) per tutto il periodo di crescita delle piante specificate ne' sintomi dell'organismo specificato ne' suoi vettori sono stati riscontrati nel sito o, se sono stati osservati sintomi sospetti, le analisi effettuate hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato; h) per tutto il periodo di crescita delle piante specificate non sono stati riscontrati sintomi dell'organismo specificato nella zona di cui alla lettera d) o, se sono stati osservati sintomi sospetti, le analisi effettuate hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato. 3. Campioni rappresentativi di ogni specie delle piante specificate provenienti da ogni sito sono sottoposti a controlli annuali, al momento piu' opportuno, e l'assenza dell'organismo specificato e' confermata sulla base di analisi effettuate in conformita' con i metodi di prova convalidati a livello internazionale. 4. Prima dello spostamento, i lotti di piante specificate sono sottoposti a ispezione visiva ufficiale, campionamento e analisi molecolare svolti secondo metodi di analisi convalidati a livello internazionale, secondo uno schema di campionamento in grado di individuare, con un'affidabilita' del 99%, un livello di presenza di piante infette dell'1% o superiore e diretti in particolare a piante che presentano sintomi sospetti dell'organismo specificato, conformemente alla ISPM n. 31. 5. Prima dello spostamento i lotti di piante specificate sono sottoposti a trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato. 6. Le piante specificate che sono spostate attraversando zone delimitate, o all'interno di queste, sono trasportate in contenitori o imballaggi chiusi, atti a prevenire l'infezione da parte dell'organismo specificato o dei suoi vettori. 7. Tutte le piante di cui al comma 1 sono oggetto di spostamenti verso e all'interno del territorio dell'Unione solo se sono accompagnati da un passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE della Commissione. 8. I siti di produzione in area delimitata possono produrre le piante specificate ad eccezione delle piante ospiti, in deroga alla lettera c) del comma 2 di cui al presente articolo, solo se destinate esclusivamente alla zona infetta. Tali produzioni devono essere distinte dalle piante specificate destinate alle aree cuscinetto e indenni e prodotte secondo quanto previsto dal presente articolo.