Art. 14 Controlli ufficiali sugli spostamenti delle piante specificate 1. I Servizi fitosanitari regionali effettuano controlli ufficiali regolari sulle piante specificate che sono spostate al di fuori di una zona delimitata, o da una zona infetta ad una zona cuscinetto. Tali controlli devono essere effettuati almeno: a) sui punti in cui le piante specificate sono spostate dalle zone infette verso zone cuscinetto; b) sui punti in cui le piante specificate sono spostate dalle zone cuscinetto verso zone non delimitate; c) sul luogo di destinazione delle piante specificate nella zona cuscinetto; d) sul luogo di destinazione nelle zone non delimitate. 2. I controlli di cui al comma 1 consistono in un controllo documentale e in un controllo di identita' delle piante specificate. I controlli di cui al comma 1 sono effettuati indipendentemente