Art. 17 Relazioni sulle misure 1. Entro il 31 dicembre di ogni anno i Servizi fitosanitari regionali trasmettono al Servizio fitosanitario centrale per la successiva trasmissione alla Commissione UE: a) una relazione sulle misure adottate a norma degli articoli 4, 6, 8, 9, 10 e 14 e sui risultati di tali misure; b) un piano circa le misure, tra cui il periodo previsto per ciascuna misura, da adottare a norma degli articoli 4, 6, 8, 9, 10 e 14 nell'anno successivo. Quando siano giustificate dallo sviluppo del relativo rischio fitosanitario, i Servizi fitosanitari regionali adattano le rispettive misure e di conseguenza aggiornano il piano di cui al punto b). Essi comunicano immediatamente al Servizio fitosanitario centrale l'aggiornamento del piano.