Art. 18 
 
Divieto  di  introdurre  vegetali  destinati  alla  piantagione,   ad
  eccezione delle sementi, di  Coffea  originarie  di  Costa  Rica  o
  Honduras 
 
  1. E' vietata l'introduzione nell'Unione di vegetali destinati alla
piantagione, ad eccezione delle  sementi,  di  Coffea  originarie  di
Costa Rica o Honduras. 
  I vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle  sementi,
di Coffea originarie  di  Costa  Rica  o  Honduras,  che  sono  stati
introdotti nell'Unione prima dell'applicazione del presente  decreto,
sono   spostati   all'interno   dell'Unione   solo    da    operatori
professionali,  dopo  che  questi  abbiano  informato   il   Servizio
fitosanitario regionale competente.