Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) "organismo specificato": isolati europei e non europei di Xylella fastidiosa (Wells et al.); b) "piante specificate": tutti i vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, appartenenti ai generi o alle specie elencate nell'allegato I; c) "piante ospiti": tutti le piante specificate appartenenti ai generi o alle specie elencate nell'allegato II; d) "operatore professionale": qualsiasi persona che svolge a titolo professionale almeno una delle attivita' seguenti in relazione alle piante: i) piantagione; ii) selezione varietale; iii) produzione, inclusa la coltivazione, la moltiplicazione ed il mantenimento; iv) introduzione e spostamento nel territorio dell'Unione e in uscita dal territorio dell'Unione; v) messa a disposizione sul mercato.