Art. 21 
 
    Controlli ufficiali al momento dell'introduzione nell'Unione 
 
  1. Tutte le partite di piante specificate introdotte nell'Unione in
provenienza da un paese terzo devono essere ufficialmente controllati
al punto di entrata nel territorio della Repubblica  italiana  o  nel
luogo di destinazione stabiliti a norma dell'art. 1  della  direttiva
2004/103/CE della Commissione e, se del caso, a norma dei commi 2 o 3
e del comma 4. 
  2. Nel caso di piante specificate originarie di un paese  terzo  in
cui  l'organismo   specificato   non   e'   presente,   il   Servizio
fitosanitario regionale competente per il punto di entrata svolge  le
seguenti verifiche: 
    a) un esame visivo, e 
    b) in  caso  di  presenza  sospetta  dell'organismo  specificato,
campionamento e analisi della partita di piante specificate  al  fine
di  confermare  l'assenza  dell'organismo  specificato  o  dei   suoi
sintomi. 
  3. Nel caso di piante specificate originarie di un paese  terzo  in
cui l'organismo specificato e'  notoriamente  presente,  il  Servizio
fitosanitario regionale competente per il punto di entrata svolge  le
seguenti verifiche: 
    a) un esame visivo, e 
    b) campionamento e analisi della partita di piante specificate al
fine di confermare l'assenza dell'organismo specificato  o  dei  suoi
sintomi. 
  4. I campioni di cui ai commi 2, lettera b) e 3, lettera b)  devono
essere   di   dimensioni   che   consentano   di   individuare,   con
un'affidabilita' del 99 %, un livello di piante infette  dell'1  %  o
superiore, tenendo conto della norma ISPM n. 31.