Art. 23 
 
                         Misure finanziarie 
 
  1. Gli oneri derivanti dall'esecuzione delle  misure  fitosanitarie
contenute nel presente decreto gravano sui proprietari o  conduttori,
a qualunque titolo, dei terreni agricoli e delle  aree  non  agricole
ricadenti nella zona delimitata. 
  2.  Le  misure  eseguite  in  adempimento  dei  decreti  di   lotta
obbligatoria e delle disposizioni emanate dagli Servizi  fitosanitari
regionali  contro  la  Xylella  fastidiosa,  ammissibili   ai   sensi
dell'art. 16 del  Regolamento  UE  652/2014  del  15/5/2014,  possono
ricevere un contributo finanziario secondo le disposizioni  contenute
nel citato regolamento. 
  3. Gli enti pubblici nella zona delimitata  e  i  soggetti  privati
nella zona di contenimento, per l'esecuzione delle azioni previste in
adempimento dei decreti di lotta obbligatoria  e  delle  disposizioni
emanate  dai  Servizi  fitosanitari  regionali  contro   la   Xylella
fastidiosa, non finanziabili con  altre  risorse  pubbliche,  possono
ricevere un contributo finanziario nei limiti delle risorse stanziate
per la dichiarazione dello stato di  calamita'  naturale  e,  per  la
dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  secondo   le   previsioni
contenute nel piano del commissario straordinario.