Art. 23 Misure finanziarie 1. Gli oneri derivanti dall'esecuzione delle misure fitosanitarie contenute nel presente decreto gravano sui proprietari o conduttori, a qualunque titolo, dei terreni agricoli e delle aree non agricole ricadenti nella zona delimitata. 2. Le misure eseguite in adempimento dei decreti di lotta obbligatoria e delle disposizioni emanate dagli Servizi fitosanitari regionali contro la Xylella fastidiosa, ammissibili ai sensi dell'art. 16 del Regolamento UE 652/2014 del 15/5/2014, possono ricevere un contributo finanziario secondo le disposizioni contenute nel citato regolamento. 3. Gli enti pubblici nella zona delimitata e i soggetti privati nella zona di contenimento, per l'esecuzione delle azioni previste in adempimento dei decreti di lotta obbligatoria e delle disposizioni emanate dai Servizi fitosanitari regionali contro la Xylella fastidiosa, non finanziabili con altre risorse pubbliche, possono ricevere un contributo finanziario nei limiti delle risorse stanziate per la dichiarazione dello stato di calamita' naturale e, per la dichiarazione dello stato di emergenza secondo le previsioni contenute nel piano del commissario straordinario.