Art. 3 Rilevamento o presenza sospetta dell'organismo specificato 1. Chiunque sospetti o venga a conoscenza della presenza dell'organismo specificato ne informa immediatamente il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e fornisce tutte le informazioni pertinenti, prima di darne comunicazione pubblica. 2. Il Servizio fitosanitario regionale registra tale informazione e ne da' immediata comunicazione al Servizio fitosanitario centrale. 3. Il Servizio fitosanitario regionale, qualora sia stato informato della presenza anche presunta dell'organismo specificato, adotta tutte le misure necessarie per accertare tale segnalazione. 4. I Servizi fitosanitari regionali informano immediatamente della presenza anche presunta dell'organismo specificato, delle possibili conseguenze, dei rischi e delle misure da adottare chiunque ha sotto il suo controllo piante potenzialmente colpite dall'organismo specificato.