Art. 5 Ricerca scientifica 1. E' fatto divieto a chiunque di detenere o movimentare materiale vivo di Xylella fastidiosa o ogni materiale infetto da essa. 2. Il Servizio fitosanitario centrale autorizza la detenzione o il trasferimento del materiale di cui al comma precedente in applicazione del Titolo X del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. 3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, le Istituzioni scientifiche e gli altri soggetti che intendono avviare attivita' di indagini e sperimentazione sull'organismo specificato devono darne preventivamente comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente, per la trasmissione al comitato tecnico scientifico per la valutazione, e devono tempestivamente comunicarne i risultati agli stessi Servizi, prima di darne diffusione pubblica.