Art. 5 
 
                         Ricerca scientifica 
 
  1. E' fatto divieto a chiunque di detenere o movimentare  materiale
vivo di Xylella fastidiosa o ogni materiale infetto da essa. 
  2. Il Servizio fitosanitario centrale autorizza la detenzione o  il
trasferimento  del  materiale  di  cui   al   comma   precedente   in
applicazione del Titolo X del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.
214. 
  3. Fatto salvo quanto previsto dai commi  1  e  2,  le  Istituzioni
scientifiche e gli altri soggetti che intendono avviare attivita'  di
indagini e sperimentazione sull'organismo  specificato  devono  darne
preventivamente comunicazione  al  Servizio  fitosanitario  regionale
competente, per la trasmissione al comitato tecnico  scientifico  per
la valutazione, e devono tempestivamente comunicarne i risultati agli
stessi Servizi, prima di darne diffusione pubblica.