Art. 6 
 
                  Definizione delle zone delimitate 
 
  1. Se la presenza  dell'organismo  specificato  e'  confermata,  il
Servizio fitosanitario regionale competente definisce  senza  indugio
una zona delimitata in conformita' al comma 2. 
  2. La zona delimitata e' costituita da una zona infetta e una  zona
cuscinetto. 
  La zona infetta comprende tutte le piante che risultano  contagiate
dall'organismo specificato, tutte le piante  che  presentano  sintomi
tali da indicare  la  possibile  infezione  da  parte  dell'organismo
specificato e tutte le altre piante che possono essere contagiate  da
tale organismo a causa della loro vicinanza alle piante contagiate  o
perche' provenienti da un luogo di  produzione  comune,  se  noto,  a
quello delle piante contagiate, o perche' trattasi di piante ottenuti
da queste ultime. 
  Per quanto riguarda  la  presenza  dell'organismo  specificato  nel
territorio della provincia di Lecce, la zona infetta comprende almeno
l'intera provincia. 
  La zona cuscinetto ha una larghezza di almeno 10 km,  intorno  alla
zona infetta. 
  La delimitazione esatta delle  zone  si  basa  su  validi  principi
scientifici, sulla biologia dell'organismo  specificato  e  dei  suoi
vettori, sul livello di infezione, sulla presenza dei vettori e sulla
distribuzione delle piante specificate nell'area interessata. 
  3. Se la presenza dell'organismo specificato  e'  confermata  nella
zona cuscinetto, la delimitazione della zona  infetta  e  della  zona
cuscinetto e' immediatamente riveduta e modificata di conseguenza. 
  4. Se, in base alle ispezioni di cui all'art. 4 e  al  monitoraggio
di cui all'art. 8, comma 7, in una zona delimitata non viene rilevata
la presenza dell'organismo specificato per un periodo di cinque anni,
e' possibile revocare la delimitazione della zona. 
  5. In deroga al comma 1, il Servizio fitosanitario  regionale  puo'
decidere di non definire immediatamente una zona delimitata, se  sono
soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 
    a) vi sono prove che l'organismo specificato sia stato introdotto
di recente nella zona insieme alle piante su cui e' stato rilevato; 
    b) vi  e'  motivo  di  credere  che  tali  piante  fossero  state
contagiate prima della loro introduzione nella zona in questione; 
    c) in prossimita' di  tali  piante  non  sono  stati  individuati
vettori  che  trasportano  l'organismo  specificato,  sulla  base  di
analisi effettuate in conformita' con i metodi di prova convalidati a
livello internazionale. 
  6. Nel caso di cui al comma 5, il Servizio fitosanitario regionale: 
    a) effettua un'ispezione annuale per un  periodo  di  almeno  due
anni, al fine di accertare se  sono  state  contagiate  altre  piante
oltre a quelle sulle quali e' stato rilevato inizialmente l'organismo
specificato; 
    b) in base agli esiti dell'ispezione, decide  se  sia  necessario
definire una zona delimitata; 
    c) comunica al Servizio fitosanitario centrale  i  motivi  per  i
quali non definisce una zona delimitata e l'esito  dell'ispezione  di
cui alla lettera a), non appena disponibile.