Art. 7 Divieto di impianto delle piante ospiti nelle zone infette 1. E' vietato l'impianto di piante ospiti nelle zone infette, salvo per i siti che sono protetti fisicamente contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori. 2. Il Servizio fitosanitario centrale autorizza l'impianto di piante ospiti nelle zone infette in applicazione del Titolo X del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.