Art. 4 
 
 
Criteri generali e  requisiti  delle  prestazioni  energetiche  degli
                               edifici 
 
  1. I criteri generali e i requisiti  della  prestazione  energetica
per  la  progettazione  degli  edifici  e  per  la  progettazione   e
installazione degli impianti sono fissati dalla legge 9 gennaio 1991,
n. 10, dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412 e successive modificazioni, nonche' dalle ulteriori  disposizioni
di cui all'Allegato 1 al presente decreto. 
  2. L'Enea, in collaborazione con il CTI, entro un anno dall'entrata
in vigore del presente decreto, predispone uno studio  sui  parametri
tecnici dell'edificio  di  riferimento,  al  fine  di  verificare  le
caratteristiche   delle   tecniche   costruttive,   convenzionali   e
innovative,  e  monitorare  l'evoluzione  dei  requisiti   energetici
ottimali. Per gli edifici non residenziali, tale studio  comprende  i
requisiti energetici minimi  degli  impianti  di  illuminazione,  con
particolare attenzione  all'interazione  fra  luce  naturale  e  luce
artificiale, degli ascensori e delle scale mobili.