Art. 6 Funzioni delle Regioni e delle Province autonome 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle Regioni e alle Province autonome che non abbiano ancora adottato provvedimenti di recepimento della direttiva 2010/31/UE. 2. Per promuovere una applicazione omogenea del presente decreto sull'intero territorio nazionale, nel disciplinare la materia, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario nonche' dei principi fondamentali della direttiva 2010/31/UE e del decreto legislativo, le Regioni, le Province autonome, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare collaborano e concorrono per la definizione e l'aggiornamento: a) delle metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici in conformita' ai principi generali di cui all'art. 3 del presente decreto; b) dei requisiti minimi di edifici e impianti; c) di sistemi di classificazione energetica degli edifici, compresa la definizione del sistema informativo comune di cui all'art. 6, comma 12, lettera d) del decreto legislativo, anche in collaborazione con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri; d) del Piano d'azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero, di cui all'art. 4-bis, comma 2 del decreto legislativo; e) dell'azione di monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale di cui agli articoli 10 e 13 del decreto legislativo.