Art. 3
Disposizioni finali ed entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui al presente decreto, ivi compresi gli
allegati, che ne costituiscono parte integrante, entrano in vigore a
decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le disposizioni
di cui al presente decreto, ivi compresi gli allegati, hanno
efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui
all'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e
successive modificazioni.
2. Gli allegati al presente decreto, ove necessario, sono
modificati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e
sentito il parere della Conferenza Unificata.
Roma, 26 giugno 2015
Il Ministro
dello sviluppo economico
Guidi
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Delrio
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia