Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'art. 2, del decreto legislativo nonche' le definizioni di cui al decreto emanato ai sensi dell'art. 4, comma 1 del medesimo decreto legislativo, concernente la disciplina di calcolo della prestazione energetica negli edifici e i nuovi requisiti minimi di efficienza energetica, di seguito solo "decreto requisiti minimi".