Art. 3 
 
 
Linee guida nazionali per l'attestazione della prestazione energetica
                            degli edifici 
 
  1. L'Allegato 1 al presente  decreto  costituisce  le  Linee  guida
nazionali  per  l'attestazione  della  prestazione  energetica  degli
edifici. Al fine di garantire la promozione di  adeguati  livelli  di
qualita' dei servizi di  attestazione  della  prestazione  energetica
degli  edifici,  assicurare  la  fruibilita',  la  diffusione  e  una
crescente comparabilita' degli attestati  di  prestazione  energetica
(di seguito APE), sull'intero  territorio  nazionale  in  conformita'
alla direttiva 2010/31/UE e al decreto  legislativo,  promuovendo  la
tutela degli interessi degli utenti, le Linee guida prevedono: 
  a) metodologie di  calcolo,  anche  semplificate  per  gli  edifici
caratterizzati da ridotte dimensioni  e  prestazioni  energetiche  di
modesta  qualita',  finalizzate  a  ridurre  i  costi  a  carico  dei
cittadini; 
  b) il format di APE, di cui  all'appendice  B  delle  Linee  guida,
comprendente  tutti  i  dati   relativi   all'efficienza   energetica
dell'edificio e all'utilizzo delle fonti rinnovabili nello stesso, al
fine di consentire ai cittadini di  valutare  e  confrontare  edifici
diversi; 
  c)  lo  schema  di  annuncio  di  vendita  o  locazione,   di   cui
all'appendice C delle Linee guida, che renda uniformi le informazioni
sulla qualita' energetica degli edifici fornite ai cittadini; 
  d) la definizione del  sistema  informativo  comune  per  tutto  il
territorio nazionale, di seguito SIAPE, di cui all'art. 1,  comma  1,
lettera c). 
  2. Fermo restando quanto disposto  dal  comma  4,  le  disposizioni
contenute nel presente decreto,  sono  direttamente  operative  nelle
regioni e nelle province autonome che non abbiano  ancora  provveduto
ad  adottare  propri  strumenti  di  attestazione  della  prestazione
energetica degli edifici in conformita' alla direttiva 2010/31/UE. 
  3. Le regioni e le province autonome, nel disciplinare  il  sistema
di attestazione della prestazione energetica degli edifici,  adottano
gli elementi essenziali  e  le  disposizioni  minime  comuni  di  cui
all'art. 4. 
  4. Le regioni e le province autonome che, alla data di  entrata  in
vigore del presente decreto, abbiano gia' adottato  propri  strumenti
di  attestazione  della  prestazione  energetica  degli  edifici   in
conformita' alla direttiva 2010/31/UE, intraprendono  misure  atte  a
favorire, entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto,
l'adeguamento dei propri strumenti regionali  di  attestazione  della
prestazione energetica degli edifici alle Linee guida.