Art. 5 Monitoraggio e controlli 1. Le regioni e le province autonome al fine dell'effettuazione dei controlli della qualita' dell'attestazione della prestazione energetica reso dai soggetti certificatori, definiscono piani e procedure di controllo che consentano di analizzare almeno il 2% degli APE depositati territorialmente in ogni anno solare. 2. I controlli di cui al comma 1 sono prioritariamente orientati alle classi energetiche piu' efficienti e comprendono tipicamente: a) l'accertamento documentale degli APE, ivi inclusa la verifica del rispetto delle procedure di cui alle Linee guida; b) le valutazioni di congruita' e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la procedura di calcolo e i risultati espressi; c) le ispezioni delle opere o dell'edificio. 3. Le regioni e le province autonome adottano le misure necessarie per l'attuazione dei piani e procedure di controllo di cui al comma 1 in coerenza con l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75. 4. Le regioni e le province autonome alimentano per via telematica annualmente il SIAPE, di cui all'art. 6, con i dati relativi ai controlli effettuati e il numero dei certificati invalidati. Tra questi, sono compresi il numero dei controlli effettuati per ognuna delle tipologie di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75. 5. Resta ferma l'applicazione di quanto disposto dall'art. 15 del decreto legislativo.