Art. 6 
 
 
    Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica 
 
  1. L'ENEA, sentite le  regioni,  entro  90  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente  decreto,  istituisce,  ai  sensi  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e  successive  modificazioni,
la banca dati nazionale, denominata SIAPE, per la raccolta  dei  dati
relativi agli APE, agli impianti termici e ai  relativi  controlli  e
ispezioni. L'ENEA, ai fini di cui al  presente  articolo,  garantisce
l'interoperabilita' del SIAPE con i sistemi informativi  nazionali  e
regionali esistenti ed in particolare con i catasti  regionali  degli
impianti termici di  cui  all'art.  10,  comma  4,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 aprile  2013,  n.  74.  L'ENEA,  nella
realizzazione  del  SIAPE,   garantisce   altresi'   la   progressiva
interoperabilita'  con  i  sistemi  informatici  dell'Agenzia   delle
Entrate relativi al catasto degli edifici. 
  2. Le regioni e le provincie autonome, entro il 31  marzo  di  ogni
anno, alimentano  il  SIAPE  con  i  dati  relativi  all'anno  ultimo
trascorso. 
  3. Le regioni, le provincie autonome e i comuni accedono,  per  via
telematica, alla totalita' dei dati presenti nel SIAPE  relativamente
alla zona geografica di competenza e, per quanto riguarda il restante
territorio  nazionale,  accedono  ai  dati  in  forma  aggregata.   I
cittadini accedono ai dati presenti nel SIAPE in forma aggregata.