Art. 7 Informazione e supporto 1. L'ENEA, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, predispone una guida alla lettura dell'APE, un opuscolo informativo sull'APE, i suoi contenuti e gli adempimenti ad esso connessi e ne favorisce la diffusione. 2. L'ENEA, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, istituisce sul proprio sito istituzionale e in forma accessibile al pubblico, una sezione dedicata alla prestazione energetica degli edifici contenente: a) l'accesso al SIAPE; b) informazioni sugli interventi per l'incremento della prestazione energetica degli edifici, le tecnologie disponibili a tal fine, i costi indicativi, un quadro aggiornato sugli incentivi nazionali e regionali nonche' una guida alla compilazione delle raccomandazioni di cui all'art. 4, comma 4, lettera g); c) le statistiche annuali articolate sugli attestati di prestazione energetica emessi e sui controlli effettuati, indicando, tra gli altri, i seguenti dati, totali e per annualita', per ciascuna regione e provincia autonoma, nonche' una analisi statistica dei costi medi del servizio di redazione degli attestati stessi: i. numero dei certificati registrati; ii. numero dei certificati controllati; iii. numero dei certificati validati a seguito di controllo; iv. distribuzione dei certificati per classe energetica. 3. Le regioni e le province autonome possono avvalersi dell'ENEA, anche attraverso la stipula di specifici accordi, per: a) assicurare la piena compatibilita' del SIAPE con sistemi regionali gia' esistenti; b) provvedere all'aggiornamento dei propri funzionari e dei tecnici, anche attraverso opportuni corsi a distanza, in merito alle tematiche di cui al presente decreto.