Art. 8 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le regioni e le  province  autonome,  in  conformita'  a  quanto
previsto dai regolamenti di  cui  ai  decreti  del  Presidente  della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e 16 aprile 2013, n. 75, provvedono
ad avviare programmi di verifica annuale della conformita' degli  APE
emessi. 
  2. L'ENEA, entro il 1° ottobre 2015, adegua lo strumento di calcolo
semplificato "DOCET" per tenere conto degli aggiornamenti  introdotti
dal presente decreto e dal decreto requisiti minimi, emanato ai sensi
dell'art. 4, comma 1 del decreto legislativo. 
  3. Ai fini degli adempimenti previsti dal decreto legislativo,  per
garantire il necessario aggiornamento dei sistemi  di  calcolo  della
prestazione energetica degli  edifici,  gli  eventuali  aggiornamenti
delle norme tecniche di  cui  all'art.  11  del  decreto  legislativo
stesso,  si  applicano  decorsi  90  giorni  dalla  data  della  loro
pubblicazione.