IL DIRETTORE GENERALE 
           per il mercato, la concorrenza, il consumatore, 
                 la vigilanza e la normativa tecnica 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  dicembre  1995,
n. 581, recante il regolamento di attuazione della legge 28  dicembre
1993, n. 580; 
  Visti in particolare l'art. 11, comma 1,  l'art.  14,  comma  1,  e
l'art.  18,  comma  1,  del  citato  decreto  del  Presidente   della
Repubblica n. 581 del 1995, che prevedono l'approvazione dei  modelli
per la presentazione al  registro  delle  imprese  delle  domande  di
iscrizione o di deposito da parte dei soggetti obbligati; 
  Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2013, da ultimo modificato
dal decreto ministeriale 2 marzo 2015, con  i  quali  sono  state  da
ultimo approvate le specifiche tecniche per la creazione di programmi
informatici finalizzati  alla  compilazione  delle  domande  e  delle
denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per  via
telematica o su supporto informatico; 
  Visto l'art. 25 e seguenti del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.
179, convertito con modificazioni dalla legge 17  dicembre  2012,  n.
221, in materia di start-up innovative e incubatori certificati, come
da ultimo modificato dall'art. 4, del decreto-legge 24 gennaio  2015,
n. 3, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2015, n. 33; 
  Visto in particolare l'art.  25,  comma  4,  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, in materia di start-up a vocazione sociale; 
  Visto l'art. 4, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito
con modificazioni in legge 24  marzo  2015,  n.  33,  in  materia  di
piccole e medie imprese innovative; 
  Visto l'art. 1, comma 5, della legge 28 dicembre 1993, n. 580,  che
prevede che i consigli di due o  piu'  camere  di  commercio  possono
proporre, con delibera adottata  a  maggioranza  dei  due  terzi  dei
componenti,   l'accorpamento    delle    rispettive    circoscrizioni
territoriali; 
  Visti gli articoli 2284-2290  del  codice  civile,  in  materia  di
decesso, recesso ed esclusione del socio di societa' di persone; 
  Vista altresi' la direttiva del Ministro dello sviluppo  economico,
d'intesa col Ministro della giustizia in  data  27  aprile  2015,  in
materia  di  modalita'  di  registrazione  del  decesso,  recesso  ed
esclusione del socio di societa' di persone; 
  Vista la nota del Direttore generale per le piccole e medie imprese
e gli enti cooperativi di questo Ministero, del 5 agosto 2013, con la
quale si chiedeva di integrare  la  modulistica  del  registro  delle
imprese con  i  dati  relativi  alle  societa'  cooperative  ai  fini
dell'inserimento degli stessi nell'albo delle societa' cooperative; 
  Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2004, istitutivo  dell'albo
delle  societa'  cooperative,  in  attuazione  di   quanto   disposto
dall'art. 9 del decreto legislativo  17  gennaio  2003,  n.  6,  come
modificato ed integrato dal decreto ministeriale 6 marzo 2013; 
  Ritenuto  necessario  procedere  alla  modifica  delle   specifiche
tecniche al fine di adeguare le stesse alle disposizioni recate dalle
norme sopra richiamate; 
  Ritenuto opportuno prevedere un adeguato lasso  di  tempo  ai  fini
dell'acquisizione di efficacia delle presenti disposizioni,  al  fine
di consentire alle imprese produttrici di software di implementare  i
propri programmi; 
  Considerato infine, il disegno di legge sulla riforma della  scuola
e particolarmente l'art. 4, in materia di alternanza scuola - lavoro,
che istituisce una sezione speciale del registro delle imprese; 
  Sentito il parere favorevole dell'Unione nazionale delle camere  di
commercio; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Sono approvate le modifiche alle specifiche tecniche di  cui  al
decreto ministeriale 18 ottobre 2013,  come  modificato  con  decreto
ministeriale 10 luglio 2014, ed ancora  dal  decreto  ministeriale  2
marzo 2015, elencate nell'allegato A al presente decreto. 
  2.  Le  presenti  specifiche  tecniche  acquistano  efficacia   con
decorrenza dal 15 luglio 2015, con l'eccezione della  implementazione
della sezione speciale  del  registro  delle  imprese  relativa  alla
alternanza scuola-lavoro, che acquistera' efficacia con l'entrata  in
vigore della  legge  di  riforma  della  scuola.  A  partire  dal  15
settembre  2015  non  potranno  piu'  essere   utilizzati   programmi
realizzati  sulla  base  delle  specifiche  tecniche  approvate   con
precedenti decreti ministeriali. 
  3. La pubblicazione integrale  delle  tabelle  modificate  per  gli
effetti del presente decreto e' eseguita sul sito internet di  questa
Amministrazione www.mise.gov.it 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed e' disponibile sul sito internet del Ministero
www.mise.gov.it 
    Roma, 22 giugno 2015 
 
                                       Il direttore generale: Vecchio