IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Visto il comma 19, terzo  periodo,  dell'art.  31  della  legge  12
novembre 2011, n. 183, come modificato  dal  comma  538  dell'art.  1
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e,  da  ultimo,  dal  comma  494
dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita'
2015), in cui e' previsto che le province e i comuni con  popolazione
superiore a 1.000 abitanti trasmettono al Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
utilizzando il sistema web appositamente previsto  per  il  patto  di
stabilita' interno nel  sito  http://pattostabilitainterno.tesoro.it,
il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente
ai sensi del citato art. 31, la cui definizione e relativa  modalita'
di  trasmissione  e'  rinviata  ad  apposito  decreto  del   predetto
Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; 
  Visto l'ultimo periodo del richiamato comma 19 dell'art.  31  della
legge n. 183 del 2011, che prevede che la  mancata  trasmissione  del
prospetto dimostrativo degli  obiettivi  programmatici  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione
del  suddetto   decreto   nella   Gazzetta   Ufficiale,   costituisce
inadempimento al patto di stabilita' interno; 
  Visto il comma 2, primo periodo, dell'art. 31 della  legge  n.  183
del 2011, come da ultimo modificato dal comma 489, lettere  da  a)  a
d), dell'art. 1 della citata  legge  n.  190  del  2014,  in  cui  e'
prevista, ai fini della determinazione dello specifico  obiettivo  di
saldo finanziario per l'anno 2015, l'applicazione  alla  media  della
spesa corrente registrata nel triennio 2010-2012,  come  desunta  dai
certificati di  conto  consuntivo,  delle  percentuali  indicate  nel
medesimo comma e distinte  per  province  e  comuni  con  popolazione
superiore a 1.000 abitanti; 
  Visto l'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile  2014,  n.  56,  che
prevede che dal 1° gennaio 2015 le  citta'  metropolitane  subentrano
alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti  attivi
e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto  degli  equilibri
di finanza  pubblica  e  degli  obiettivi  del  patto  di  stabilita'
interno; 
  Visto l'art. 1, comma 146, della legge 7 aprile 2014,  n.  56,  che
prevede che le citta' metropolitane  e  le  province  trasformate  ai
sensi della medesima  legge,  fino  a  una  revisione  del  patto  di
stabilita' che tenga conto delle funzioni  a  esse  attribuite,  sono
tenute a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica assegnati  alle
province di  cui  alla  legislazione  previgente  ovvero  alle  quali
subentrano; 
  Visti il terzo e quarto periodo del  comma  2  dell'art.  31  della
legge n. 183 del 2011,  aggiunti  dalla  lettera  e)  del  comma  489
dell'art. 1 della legge n. 190  del  2014,  in  cui  e'  prevista  la
possibilita' di rideterminare, su proposta  dell'ANCI  e  dell'UPI  e
fermo restando l'obiettivo complessivo del  comparto,  gli  obiettivi
programmatici di ciascun ente locale, mediante apposito  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze da emanare, previa intesa  in
sede di Conferenza Stato-citta', entro il 31  gennaio  2015,  tenendo
anche  conto  delle   maggiori   funzioni   assegnate   alle   citta'
metropolitane e dei maggiori oneri connessi agli  eventi  calamitosi,
agli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e  del
territorio, all'esercizio della funzione di  ente  capofila,  nonche'
degli oneri per sentenze passate in giudicato a seguito di  procedure
di esproprio o  di  contenziosi  connessi  a  cedimenti  strutturali.
Decorso tale termine, gli  obiettivi  di  ciascun  ente  sono  quelli
individuati applicando le percentuali di cui alle  precitate  lettere
a), b) e c) del comma 2 dell'art. 31; 
  Considerato che  la  procedura  finalizzata  alla  rideterminazione
degli obiettivi del patto di stabilita' interno di  cui  alla  citata
lettera e) del comma 489 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014  non
ha avuto attuazione non essendo pervenute, entro il termine  previsto
del 31 gennaio 2015, le proposte  definitive  da  parte  dell'ANCI  e
dell'UPI; 
  Visto il comma 3, primo periodo, dell'art. 31 della  legge  n.  183
del 2011, che, nel definire lo specifico  obiettivo  da  assegnare  a
ciascun ente soggetto al patto di stabilita' interno, fa  riferimento
al saldo finanziario  tra  le  entrate  finali  e  le  spese  finali,
calcolato in termini di  competenza  mista,  costituito  dalla  somma
algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra  accertamenti
ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra  incassi  e
pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto, rispettivamente,
delle entrate derivanti dalle riscossioni di crediti  e  delle  spese
derivanti dalle concessioni di crediti, considerando come  valori  di
riferimento quelli riportati nei certificati di conto consuntivo; 
  Visti il secondo, terzo e quarto periodo del comma 3  dell'art.  31
della legge n. 183 del 2011, aggiunti dal comma 490 dell'art. 1 della
citata legge n. 190 del 2014, che prevedono che nel saldo finanziario
di cui  al  primo  periodo  rilevano  altresi'  gli  stanziamenti  di
competenza del Fondo crediti di dubbia esigibilita' e che sulla  base
delle informazioni relative al valore degli accantonamenti effettuati
sul  predetto  Fondo  per  l'anno  2015,  acquisite   con   specifico
monitoraggio, le percentuali riferite all'anno 2015 di cui al comma 2
del medesimo art. 31 possono essere modificate. A decorrere dall'anno
2016, le percentuali di cui al  citato  comma  2  sono  rideterminate
tenendo conto del valore degli accantonamenti  effettuati  sul  Fondo
crediti di dubbia esigibilita' nell'anno precedente; 
  Visto il comma 4 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che,  ai
fini del concorso al contenimento  dei  saldi  di  finanza  pubblica,
prevede che gli enti locali soggetti al patto di  stabilita'  interno
devono  conseguire,  per  gli  anni  2015  e  successivi,  un   saldo
finanziario in termini di competenza mista non  inferiore  al  valore
individuato ai sensi del richiamato comma 2, diminuito di un  importo
pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'art.  14
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  Visti  il  decreto  del  Ministro  dell'interno   13   marzo   2012
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del  19  marzo  2012),  il
decreto del Ministro dell'interno 22  marzo  2012  (pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2012) e il decreto del Ministro
dell'interno del 19 ottobre 2012 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 251 del 26 ottobre 2012), con i quali e' operata, a decorrere  dal
2012, la riduzione delle erogazioni dal bilancio dello Stato ai sensi
del comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge n. 78 del 2010; 
  Visto il comma 492, lettera a), dell'art. 1 della legge n. 190  del
2014 che, a decorrere dall'anno 2015, prevede la disapplicazione  del
meccanismo della virtuosita' recato dall'art. 20, commi 2, 2-bis e  3
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 
  Viste le successive lettere b) e c) del citato comma 492  dell'art.
1 della legge n. 190 del 2014, che prevedono la disapplicazione delle
disposizioni di cui  al  comma  2,  ultimo  periodo,  e  al  comma  6
dell'art. 31 della legge n. 183  del  2001,  attuative  del  suddetto
meccanismo della virtuosita'; 
  Visto il comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 19 giugno  2015,  n.
78 che, per ciascuno degli anni 2015-2018, prevede che gli  obiettivi
del patto di stabilita' interno dei comuni sono quelli approvati  con
intesa sancita nella Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  del
19 febbraio 2015 e indicati, con riferimento a ciascun comune,  nella
tabella 1 allegata al medesimo decreto-legge. Ciascuno  dei  predetti
obiettivi e' ridotto di un importo pari all'accantonamento, stanziato
nel bilancio di previsione di ciascun anno di riferimento,  al  Fondo
crediti di dubbia esigibilita'; 
  Visto il comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 19 giugno  2015,  n.
78 che, per ciascuno degli anni 2015-2018, prevede l'attribuzione  ai
comuni di cui al comma 1 del medesimo articolo di  spazi  finanziari,
nell'ambito del patto di stabilita' interno, per  le  spese  relative
alle fattispecie indicate alle lettere a), b), c) e d)  del  medesimo
comma e nei limiti degli importi complessivi ivi indicati; 
  Visti i commi da 3 a 5 dell'art.  1  del  decreto-legge  19  giugno
2015, n. 78 con i quali sono stati definiti i criteri, le modalita' e
le procedure ai fini dell'applicazione del summenzionato comma 2  del
medesimo articolo; 
  Visti il primo, il  secondo  ed  il  terzo  periodo  del  comma  23
dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che prevede  che  gli  enti
locali istituiti a decorrere dall'anno 2011 sono soggetti alle regole
del patto di stabilita' interno a partire dal terzo anno successivo a
quello della loro istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui
applicare   le   regole,   le   risultanze    dell'anno    successivo
all'istituzione medesima e che quelli istituiti  negli  anni  2009  e
2010 adottano come base  di  calcolo  su  cui  applicare  le  regole,
rispettivamente, le risultanze  medie  del  biennio  2010-2011  e  le
risultanze  dell'anno  2011.  Ai  fini  del   presente   comma   sono
considerate le amministrazioni provinciali interessate nel 2009 dallo
scorporo di province di nuova istituzione; 
  Visto il quarto periodo del comma 23 dell'art. 31  della  legge  n.
183 del 2011, come inserito dalla lettera a) del comma 498  dell'art.
1 della legge n. 190 del 2014, il quale  chiarisce  che  alle  citta'
metropolitane e alle province oggetto di riordino di cui  alla  legge
n. 56 del 2014 non si applica il comma 23; 
  Visto il quinto periodo del citato  comma  23  dell'art.  31  della
legge n. 183 del 2011, come inserito  dalla  lettera  b)  del  citato
comma 498 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, che per  i  comuni
istituiti a seguito di fusione a  decorrere  dall'anno  2011  prevede
l'assoggettamento alle regole del patto  di  stabilita'  interno  dal
quinto anno successivo a quello  della  loro  istituzione,  assumendo
quale base di calcolo le risultanze dell'ultimo triennio disponibile; 
  Visto il comma 122 dell'art. 1 della legge  13  dicembre  2010,  n.
220, come da ultimo sostituito dall'art. 1, comma 500, della legge n.
190 del 2014, che prevede che con decreto del Ministro  dell'economia
e delle finanze, sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali, sono definiti i criteri e le  modalita'  di  riduzione  degli
obiettivi annuali degli enti assoggettabili alla sanzione di cui alla
lettera a) del comma 26 dell'art. 31 della legge  n.  183  del  2011,
operata, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo  del  patto
di stabilita' interno, a valere sul fondo di solidarieta' comunale  e
sul fondo sperimentale  di  riequilibrio  nonche'  sui  trasferimenti
erariali destinati alle province  della  Regione  siciliana  e  della
Sardegna. L'importo complessivo della riduzione  degli  obiettivi  e'
commisurato agli  effetti  finanziari  determinati  dall'applicazione
della predetta sanzione; 
  Visto il comma 3 dell'art. 41 del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.
66, che prevede che la riduzione degli obiettivi di cui al comma  122
dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' applicata, sulla
base dei criteri individuati con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze di cui al medesimo comma 122, esclusivamente agli  enti
locali che risultano rispettosi dei tempi di pagamento  previsti  dal
decreto legislativo 9 ottobre  2002,  n.  231,  come  rilevato  nella
certificazione del patto di stabilita' interno; 
  Visto il comma 6-bis dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, come
inserito dall'art. 1, comma 534, lettera d), della legge n.  147  del
2013, e cosi' modificato dall'art. 1, comma 491,  lettere  a)  e  b),
della legge n. 190  del  2014  e,  da  ultimo,  dall'art.  10,  comma
12-terdecies del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, che  al  fine
di stabilizzare  gli  effetti  negativi  sulla  determinazione  degli
obiettivi del patto di stabilita' interno connessi alla  gestione  di
funzioni e servizi in forma associata,  prevede  la  riduzione  degli
obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto capofila,  funzioni  e
servizi in forma associata nonche' il  corrispondente  aumento  degli
obiettivi dei comuni associati non capofila, previo accordo  fra  gli
stessi. A tal fine e' previsto che entro il 30 aprile di ciascun anno
l'Associazione nazionale  dei  comuni  italiani  (ANCI)  comunica  al
Ministero dell'economia e delle  finanze,  mediante  il  sistema  web
http://pattostabilitainterno.tesoro.it  della   Ragioneria   generale
dello Stato, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi di
ciascun comune di cui al comma 6-bis sulla base  del  citato  accordo
formulato a seguito delle istanze prodotte dai predetti comuni  entro
il 15 marzo di ciascun anno; 
  Visto il comma 6-ter dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, come
inserito dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 19 giugno  2015,  n.
78   che,   per   l'anno   2015,   dispone   che   la   comunicazione
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani di cui al comma 6-bis
avviene entro il 15 luglio 2015, sulla base delle  istanze  trasmesse
dagli enti interessati non oltre il quindicesimo giorno precedente la
predetta scadenza, relative alle sole rimodulazioni  degli  obiettivi
in ragione di contributi o trasferimenti concessi da soggetti terzi e
gestiti direttamente dal comune capofila, esclusa la quota da  questo
eventualmente trasferita ai propri comuni associati.  Per  assicurare
l'invarianza finanziaria di cui al comma 6-bis, l'accordo assume come
riferimento gli obiettivi dei comuni  interessati  di  cui  al  punto
2.1.3 della nota metodologica  condivisa  nell'intesa  sancita  dalla
Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  nella  seduta  del  19
febbraio 2015, resi noti agli enti  dall'Associazione  nazionale  dei
comuni italiani; 
  Visto il comma 479 della legge n. 190 del  2014  che,  a  decorrere
dall'anno  2015,  prevede  per  le  regioni,   escluse   la   regione
Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano,  e
per i rispettivi enti locali la disapplicazione delle disposizioni in
materia di regionalizzazione del patto di stabilita'  interno  recate
dai commi da 138  a  142  dell'art.  1  della  n.  220  del  2010,  e
successive modificazioni, fermi restando gli effetti sugli anni  2015
e 2016 connessi alla loro applicazione negli anni 2013 e 2014; 
  Visti i commi da 480 a 483 della legge n. 190 del 2014 che  per  le
regioni,  escluse  la  regione  Trentino-Alto  Adige  e  le  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  recano  la  nuova   disciplina
concernente le misure di flessibilita' del patto regionale, verticale
ed orizzontale, al fine di adeguarla ai nuovi  vincoli  imposti  alle
regioni, basati sul conseguimento del pareggio di bilancio; 
  Visto, in particolare, il comma 480 dell'art. 1 della legge n.  190
del  2014,  che  prevede  che  le   regioni,   escluse   la   regione
Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
possono  autorizzare  gli  enti  locali  del  proprio  territorio   a
peggiorare il loro saldi obiettivo  per  consentire  un  aumento  dei
pagamenti  in  conto  capitale,  purche'  sia  garantito  l'obiettivo
complessivo   a   livello   regionale,   mediante   un    contestuale
miglioramento, di pari importo, dei saldi dei  restanti  enti  locali
della regione ovvero dell'obiettivo di saldo  tra  entrate  finali  e
spese finali in termini di cassa  della  regione  stessa  e,  per  la
regione siciliana e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta,
mediante  la  riduzione  dell'obiettivo  in  termini  di   competenza
eurocompatibile di cui all'art. 1, comma 454, della legge 24 dicembre
2012, n. 228; 
  Visto il comma 481 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, che, ai
fini dell'applicazione del  richiamato  comma  480,  prevede  che  le
regioni definiscono criteri di  virtuosita'  e  modalita'  operative,
previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali  e,  ove
non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali.
Per i medesimi fini,  gli  enti  locali  comunicano  all'Associazione
nazionale dei  comuni  italiani  (ANCI),  all'Unione  delle  province
d'Italia (UPI)  e  alle  regioni,  entro  il  15  aprile,  gli  spazi
finanziari di cui  necessitano  per  effettuare  pagamenti  in  conto
capitale ovvero gli spazi finanziari  che  sono  disposti  a  cedere.
Entro il termine perentorio del 30 aprile, le regioni comunicano agli
enti  locali  interessati  i  saldi  obiettivo  rideterminati  e   al
Ministero dell'economia e delle finanze, con  riferimento  a  ciascun
ente  locale  e  alla  regione  stessa,  gli   elementi   informativi
occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi
di finanza pubblica; 
  Visto il comma 482 della legge n. 190 del 2014, che prevede che  le
regioni, sulla base delle  informazioni  fornite  dagli  enti  locali
entro il 15 settembre, possono, previo accordo con i  medesimi  enti,
procedere alla rimodulazione dei saldi obiettivo  esclusivamente  per
consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, rideterminando
contestualmente e in misura  corrispondente  i  saldi  obiettivo  dei
restanti enti locali della regione ovvero l'obiettivo  di  saldo  tra
entrate finali e spese finali  in  termini  di  cassa  della  regione
stessa, fermo restando l'obiettivo complessivo a  livello  regionale.
La regione siciliana e  le  regioni  Friuli-Venezia  Giulia  e  Valle
d'Aosta operano la  compensazione  a  valere  sul  proprio  obiettivo
espresso in termini di competenza eurocompatibile di cui all'art.  1,
comma 454, della legge n. 228 del 2012,  fermo  restando  l'obiettivo
complessivo a livello regionale. A tal fine, ogni regione,  entro  il
termine  perentorio  del  30  settembre,  definisce  e  comunica   ai
rispettivi enti locali i nuovi obiettivi  di  saldo  assegnati  e  al
Ministero dell'economia e delle finanze, con  riferimento  a  ciascun
ente  locale  e  alla  regione  stessa,  gli   elementi   informativi
occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi
di finanza pubblica; 
  Visto il comma 483 dell'art. 1 della legge n.  190  del  2014,  che
prevede  che  agli  enti  locali  che  cedono  spazi  finanziari   e'
riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica  migliorativa  del
loro saldo obiettivo, commisurata al valore  degli  spazi  finanziari
ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a  livello  regionale.
Agli enti locali  che  acquisiscono  spazi  finanziari,  nel  biennio
successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo
complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La  somma  dei
maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve  risultare,  per
ogni anno di riferimento, pari a zero; 
  Visto il comma 3 dell'art. 13 del decreto-legge 19 giugno 2015,  n.
78 che, al fine di agevolare la ripresa delle attivita' e  consentire
l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il  ripristino  dei
danni causati dagli eccezionali eventi sismici del  20  e  29  maggio
2012, prevede la riduzione degli obiettivi del  patto  di  stabilita'
interno dei comuni e  delle  province  della  regione  Emilia-Romagna
colpiti dal sisma del 20 e  29  maggio  2012,  individuati  ai  sensi
dell'art. 1, comma  1,  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122,  e
dall'art.  67-septies  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con
le procedure previste  per  il  patto  regionale  verticale,  secondo
quanto previsto dal comma 480 dell'art. 1  della  legge  23  dicembre
2014,  n.  190,  delle  somme  derivanti  da  rimborsi   assicurativi
incassati dagli enti locali per danni su edifici  pubblici  provocati
dal  sisma  del  2012  sui  propri  immobili,   che   concorrono   al
finanziamento  di   interventi   di   ripristino,   ricostruzione   e
miglioramento  sismico,  gia'  inseriti  nei  piani   attuativi   del
Commissario delegato per la ricostruzione, nel limite di  20  milioni
di euro per l'anno 2015; 
  Visto il comma 484 dell'art. 1 della legge n. 190  del  2014,  come
modificato dall'art. 10, comma 7-bis, del decreto-legge  n.  192  del
2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11  del  2015,  e
dall'art. 9, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015,  n.  78,  che
nel riproporre per l'anno 2015  il  meccanismo  del  patto  verticale
incentivato, prevede che  alle  regioni  a  statuto  ordinario,  alla
regione   siciliana,   alla   regione   Sardegna   e   alla   regione
Friuli-Venezia  Giulia  e'  attribuito  un  contributo,  nei   limiti
dell'importo complessivo di 1.000.000.000 di  euro,  in  misura  pari
all'83,33 per cento degli spazi finanziari validi ai fini  del  patto
di stabilita' interno degli enti locali, ceduti da ciascuna di esse e
attribuiti, con le  modalita'  previste  dai  commi  481  e  482  del
medesimo art. 1, ai comuni, alle citta' metropolitane e alle province
ricadenti nel loro territorio, nei limiti degli importi indicati  per
ciascuna regione nella tabella 1 allegata alla medesima legge n.  190
del 2014. Gli importi del contributo  possono  essere  modificati,  a
invarianza del contributo complessivo, mediante accordo  da  sancire,
entro il 31 gennaio 2015, in sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano. Gli spazi finanziari sono ceduti per il 25 per cento alle
province e alle citta' metropolitane e per il 75 per cento ai comuni,
sino  a  soddisfazione  delle  richieste.  Gli  eventuali  spazi  non
assegnati a valere sulle predette quote possono essere assegnati agli
altri enti locali ricadenti nel territorio della regione.  Gli  spazi
finanziari ceduti da ciascuna  regione  sono  utilizzati  dagli  enti
locali beneficiari per sostenere pagamenti in conto  capitale,  dando
priorita' a quelli relativi a debiti commerciali  di  parte  capitale
maturati alla data del 31 dicembre 2014; 
  Visto l'accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta del 26 febbraio 2015  concernente  la  ripartizione  del
contributo spettante per l'anno 2015, ai  sensi  dell'art.  1,  comma
484, della legge n. 190 del 2014, alle regioni a  statuto  ordinario,
alla Regione siciliana, alla regione Sardegna e alla  regione  Friuli
Venezia Giulia, nei limiti dell'importo complessivo di  1.000.000.000
di euro, in misura pari all'83,33 per cento  degli  spazi  finanziari
validi ai fini del patto di stabilita' interno ceduti  dalle  Regioni
agli enti locali del proprio territorio; 
  Visto  l'art.  4-ter  del  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.   16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.  44,  e
successive modificazioni,  che  disciplina  il  cosiddetto  Patto  di
stabilita' interno «orizzontale nazionale»; 
  Visto il comma 6 dell'art. 4-ter del decreto-legge n. 16 del  2012,
che stabilisce che il  rappresentante  legale,  il  responsabile  del
servizio finanziario e l'organo  di  revisione  economico-finanziario
attestano, con la certificazione di cui  al  comma  20  dell'art.  31
della legge  n.  183  del  2011,  che  i  maggiori  spazi  finanziari
acquisiti nell'ambito del Patto di  stabilita'  interno  «orizzontale
nazionale» sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare  spese
per il pagamento di residui passivi di parte capitale. In assenza  di
tale certificazione, nell'anno di riferimento, non sono  riconosciuti
i maggiori  spazi  finanziari  acquisiti,  mentre  restano  validi  i
peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo; 
  Visto il comma 7 dell'art. 4-ter del decreto-legge n. 16 del  2012,
che prevede che ai comuni che cedono spazi finanziari  con  il  patto
«orizzontale  nazionale»  e'  riconosciuta,  nel  biennio  successivo
all'anno  in  cui  cedono  gli   spazi   finanziari,   una   modifica
migliorativa del loro obiettivo commisurata  annualmente  alla  meta'
del valore degli spazi finanziari ceduti. Agli enti che cedono  spazi
finanziari  con  il  patto  «orizzontale  nazionale»,   nel   biennio
successivo all'anno in cui acquisiscono  maggiori  spazi  finanziari,
sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati  per  un  importo  annuale
pari alla meta' della quota acquisita. La somma  dei  maggiori  spazi
finanziari  ceduti  e  di  quelli  attribuiti,  per  ogni   anno   di
riferimento, e' pari a zero; 
  Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di  dare  attuazione
alle disposizioni di cui al comma 19, secondo periodo,  dell'art.  31
della legge n. 183 del 2011, all'emanazione del decreto  ministeriale
concernente il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato  per
ciascun ente ai sensi del predetto art. 31; 
  Sentita la Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  che  ha
espresso parere favorevole nella seduta del 25 giugno 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Le province, le citta' metropolitane ed i comuni con popolazione
superiore a 1.000 abitanti trasmettono al Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
le informazioni concernenti gli obiettivi programmatici del patto  di
stabilita' interno per il quadriennio 2015-2018, ai sensi  del  comma
19 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, secondo i prospetti e le
modalita' contenuti nell'allegato A, che costituisce parte integrante
del presente decreto. 
  2. Le  citta'  metropolitane  di  Roma,  Torino,  Milano,  Venezia,
Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria,  nelle  more
di una revisione del patto di  stabilita'  interno  che  tenga  conto
delle funzioni ad esse  attribuite,  assumono  l'obiettivo  di  saldo
finanziario determinato per le province alle quali subentrano. 
  3. L'obiettivo dei  comuni  di  cui  alla  tabella  1  allegata  al
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e' ridotto di un importo pari  al
valore dell'accantonamento  al  Fondo  crediti  dubbia  esigibilita'.
Pertanto, i predetti comuni aggiornano il prospetto  degli  obiettivi
ogni  qual  volta  procedono  alla  variazione   dell'accantonamento,
stanziato nel bilancio di previsione di ciascun anno di  riferimento,
al Fondo crediti di dubbia esigibilita'. 
  4. I prospetti devono essere trasmessi - utilizzando esclusivamente
il sistema web appositamente previsto  per  il  patto  di  stabilita'
interno  nel  sito  http://pattostabilitainterno.tesoro.it  -   entro
quarantacinque  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale. 
  5. Le province, le citta' metropolitane ed i comuni con popolazione
superiore a 1.000 abitanti che non provvedono ad inviare il prospetto
degli obiettivi nei modi e nei tempi  precedentemente  indicati  sono
considerati, ai sensi del citato comma 19, ultimo periodo,  dell'art.
31 della legge n. 183 del 2011, inadempienti al patto  di  stabilita'
interno. 
  6.  Terminato  l'anno  di  riferimento  non  e'   piu'   consentito
trasmettere  il  prospetto   dell'obiettivo   o   variare   le   voci
determinanti l'obiettivo del medesimo anno  ad  eccezione  di  quella
relativa all'accantonamento stanziato nel bilancio di  previsione  al
Fondo crediti di dubbia esigibilita'. Per l'anno 2015,  pertanto,  la
trasmissione del predetto prospetto successivamente alla data del  31
dicembre  2015  e'  consentita  solo  per  aggiornare  l'importo  del
predetto accantonamento. 
  7. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  della
Ragioneria  generale  dello  Stato   -   provvede   all'aggiornamento
dell'allegato al  presente  decreto  a  seguito  di  eventuali  nuovi
interventi   normativi   volti   a   modificare   le    regole    per
l'individuazione   dell'obiettivo,   dandone    comunicazione    alla
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, all'ANCI e all'UPI. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 26 giugno 2015 
 
                           Il Ragioniere generale dello Stato: Franco