IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto il comma 19, terzo periodo, dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dal comma 538 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e, da ultimo, dal comma 494 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015), in cui e' previsto che le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito http://pattostabilitainterno.tesoro.it, il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi del citato art. 31, la cui definizione e relativa modalita' di trasmissione e' rinviata ad apposito decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; Visto l'ultimo periodo del richiamato comma 19 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che prevede che la mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto nella Gazzetta Ufficiale, costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno; Visto il comma 2, primo periodo, dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, come da ultimo modificato dal comma 489, lettere da a) a d), dell'art. 1 della citata legge n. 190 del 2014, in cui e' prevista, ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario per l'anno 2015, l'applicazione alla media della spesa corrente registrata nel triennio 2010-2012, come desunta dai certificati di conto consuntivo, delle percentuali indicate nel medesimo comma e distinte per province e comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti; Visto l'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, che prevede che dal 1° gennaio 2015 le citta' metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilita' interno; Visto l'art. 1, comma 146, della legge 7 aprile 2014, n. 56, che prevede che le citta' metropolitane e le province trasformate ai sensi della medesima legge, fino a una revisione del patto di stabilita' che tenga conto delle funzioni a esse attribuite, sono tenute a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica assegnati alle province di cui alla legislazione previgente ovvero alle quali subentrano; Visti il terzo e quarto periodo del comma 2 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, aggiunti dalla lettera e) del comma 489 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, in cui e' prevista la possibilita' di rideterminare, su proposta dell'ANCI e dell'UPI e fermo restando l'obiettivo complessivo del comparto, gli obiettivi programmatici di ciascun ente locale, mediante apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta', entro il 31 gennaio 2015, tenendo anche conto delle maggiori funzioni assegnate alle citta' metropolitane e dei maggiori oneri connessi agli eventi calamitosi, agli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio, all'esercizio della funzione di ente capofila, nonche' degli oneri per sentenze passate in giudicato a seguito di procedure di esproprio o di contenziosi connessi a cedimenti strutturali. Decorso tale termine, gli obiettivi di ciascun ente sono quelli individuati applicando le percentuali di cui alle precitate lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 31; Considerato che la procedura finalizzata alla rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilita' interno di cui alla citata lettera e) del comma 489 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 non ha avuto attuazione non essendo pervenute, entro il termine previsto del 31 gennaio 2015, le proposte definitive da parte dell'ANCI e dell'UPI; Visto il comma 3, primo periodo, dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che, nel definire lo specifico obiettivo da assegnare a ciascun ente soggetto al patto di stabilita' interno, fa riferimento al saldo finanziario tra le entrate finali e le spese finali, calcolato in termini di competenza mista, costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto, rispettivamente, delle entrate derivanti dalle riscossioni di crediti e delle spese derivanti dalle concessioni di crediti, considerando come valori di riferimento quelli riportati nei certificati di conto consuntivo; Visti il secondo, terzo e quarto periodo del comma 3 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, aggiunti dal comma 490 dell'art. 1 della citata legge n. 190 del 2014, che prevedono che nel saldo finanziario di cui al primo periodo rilevano altresi' gli stanziamenti di competenza del Fondo crediti di dubbia esigibilita' e che sulla base delle informazioni relative al valore degli accantonamenti effettuati sul predetto Fondo per l'anno 2015, acquisite con specifico monitoraggio, le percentuali riferite all'anno 2015 di cui al comma 2 del medesimo art. 31 possono essere modificate. A decorrere dall'anno 2016, le percentuali di cui al citato comma 2 sono rideterminate tenendo conto del valore degli accantonamenti effettuati sul Fondo crediti di dubbia esigibilita' nell'anno precedente; Visto il comma 4 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, prevede che gli enti locali soggetti al patto di stabilita' interno devono conseguire, per gli anni 2015 e successivi, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del richiamato comma 2, diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; Visti il decreto del Ministro dell'interno 13 marzo 2012 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2012), il decreto del Ministro dell'interno 22 marzo 2012 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2012) e il decreto del Ministro dell'interno del 19 ottobre 2012 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2012), con i quali e' operata, a decorrere dal 2012, la riduzione delle erogazioni dal bilancio dello Stato ai sensi del comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge n. 78 del 2010; Visto il comma 492, lettera a), dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 che, a decorrere dall'anno 2015, prevede la disapplicazione del meccanismo della virtuosita' recato dall'art. 20, commi 2, 2-bis e 3 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; Viste le successive lettere b) e c) del citato comma 492 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, che prevedono la disapplicazione delle disposizioni di cui al comma 2, ultimo periodo, e al comma 6 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2001, attuative del suddetto meccanismo della virtuosita'; Visto il comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 che, per ciascuno degli anni 2015-2018, prevede che gli obiettivi del patto di stabilita' interno dei comuni sono quelli approvati con intesa sancita nella Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali del 19 febbraio 2015 e indicati, con riferimento a ciascun comune, nella tabella 1 allegata al medesimo decreto-legge. Ciascuno dei predetti obiettivi e' ridotto di un importo pari all'accantonamento, stanziato nel bilancio di previsione di ciascun anno di riferimento, al Fondo crediti di dubbia esigibilita'; Visto il comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 che, per ciascuno degli anni 2015-2018, prevede l'attribuzione ai comuni di cui al comma 1 del medesimo articolo di spazi finanziari, nell'ambito del patto di stabilita' interno, per le spese relative alle fattispecie indicate alle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma e nei limiti degli importi complessivi ivi indicati; Visti i commi da 3 a 5 dell'art. 1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 con i quali sono stati definiti i criteri, le modalita' e le procedure ai fini dell'applicazione del summenzionato comma 2 del medesimo articolo; Visti il primo, il secondo ed il terzo periodo del comma 23 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che prevede che gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2011 sono soggetti alle regole del patto di stabilita' interno a partire dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'anno successivo all'istituzione medesima e che quelli istituiti negli anni 2009 e 2010 adottano come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2010-2011 e le risultanze dell'anno 2011. Ai fini del presente comma sono considerate le amministrazioni provinciali interessate nel 2009 dallo scorporo di province di nuova istituzione; Visto il quarto periodo del comma 23 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, come inserito dalla lettera a) del comma 498 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, il quale chiarisce che alle citta' metropolitane e alle province oggetto di riordino di cui alla legge n. 56 del 2014 non si applica il comma 23; Visto il quinto periodo del citato comma 23 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, come inserito dalla lettera b) del citato comma 498 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, che per i comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dall'anno 2011 prevede l'assoggettamento alle regole del patto di stabilita' interno dal quinto anno successivo a quello della loro istituzione, assumendo quale base di calcolo le risultanze dell'ultimo triennio disponibile; Visto il comma 122 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come da ultimo sostituito dall'art. 1, comma 500, della legge n. 190 del 2014, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalita' di riduzione degli obiettivi annuali degli enti assoggettabili alla sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, operata, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilita' interno, a valere sul fondo di solidarieta' comunale e sul fondo sperimentale di riequilibrio nonche' sui trasferimenti erariali destinati alle province della Regione siciliana e della Sardegna. L'importo complessivo della riduzione degli obiettivi e' commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della predetta sanzione; Visto il comma 3 dell'art. 41 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che prevede che la riduzione degli obiettivi di cui al comma 122 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' applicata, sulla base dei criteri individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al medesimo comma 122, esclusivamente agli enti locali che risultano rispettosi dei tempi di pagamento previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come rilevato nella certificazione del patto di stabilita' interno; Visto il comma 6-bis dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, come inserito dall'art. 1, comma 534, lettera d), della legge n. 147 del 2013, e cosi' modificato dall'art. 1, comma 491, lettere a) e b), della legge n. 190 del 2014 e, da ultimo, dall'art. 10, comma 12-terdecies del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, che al fine di stabilizzare gli effetti negativi sulla determinazione degli obiettivi del patto di stabilita' interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, prevede la riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata nonche' il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila, previo accordo fra gli stessi. A tal fine e' previsto che entro il 30 aprile di ciascun anno l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web http://pattostabilitainterno.tesoro.it della Ragioneria generale dello Stato, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi di ciascun comune di cui al comma 6-bis sulla base del citato accordo formulato a seguito delle istanze prodotte dai predetti comuni entro il 15 marzo di ciascun anno; Visto il comma 6-ter dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, come inserito dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 che, per l'anno 2015, dispone che la comunicazione dell'Associazione nazionale dei comuni italiani di cui al comma 6-bis avviene entro il 15 luglio 2015, sulla base delle istanze trasmesse dagli enti interessati non oltre il quindicesimo giorno precedente la predetta scadenza, relative alle sole rimodulazioni degli obiettivi in ragione di contributi o trasferimenti concessi da soggetti terzi e gestiti direttamente dal comune capofila, esclusa la quota da questo eventualmente trasferita ai propri comuni associati. Per assicurare l'invarianza finanziaria di cui al comma 6-bis, l'accordo assume come riferimento gli obiettivi dei comuni interessati di cui al punto 2.1.3 della nota metodologica condivisa nell'intesa sancita dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 19 febbraio 2015, resi noti agli enti dall'Associazione nazionale dei comuni italiani; Visto il comma 479 della legge n. 190 del 2014 che, a decorrere dall'anno 2015, prevede per le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, e per i rispettivi enti locali la disapplicazione delle disposizioni in materia di regionalizzazione del patto di stabilita' interno recate dai commi da 138 a 142 dell'art. 1 della n. 220 del 2010, e successive modificazioni, fermi restando gli effetti sugli anni 2015 e 2016 connessi alla loro applicazione negli anni 2013 e 2014; Visti i commi da 480 a 483 della legge n. 190 del 2014 che per le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, recano la nuova disciplina concernente le misure di flessibilita' del patto regionale, verticale ed orizzontale, al fine di adeguarla ai nuovi vincoli imposti alle regioni, basati sul conseguimento del pareggio di bilancio; Visto, in particolare, il comma 480 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, che prevede che le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldi obiettivo per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, purche' sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale, mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, dei saldi dei restanti enti locali della regione ovvero dell'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa della regione stessa e, per la regione siciliana e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, mediante la riduzione dell'obiettivo in termini di competenza eurocompatibile di cui all'art. 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; Visto il comma 481 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, che, ai fini dell'applicazione del richiamato comma 480, prevede che le regioni definiscono criteri di virtuosita' e modalita' operative, previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali. Per i medesimi fini, gli enti locali comunicano all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), all'Unione delle province d'Italia (UPI) e alle regioni, entro il 15 aprile, gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare pagamenti in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere. Entro il termine perentorio del 30 aprile, le regioni comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica; Visto il comma 482 della legge n. 190 del 2014, che prevede che le regioni, sulla base delle informazioni fornite dagli enti locali entro il 15 settembre, possono, previo accordo con i medesimi enti, procedere alla rimodulazione dei saldi obiettivo esclusivamente per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, rideterminando contestualmente e in misura corrispondente i saldi obiettivo dei restanti enti locali della regione ovvero l'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa della regione stessa, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. La regione siciliana e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta operano la compensazione a valere sul proprio obiettivo espresso in termini di competenza eurocompatibile di cui all'art. 1, comma 454, della legge n. 228 del 2012, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. A tal fine, ogni regione, entro il termine perentorio del 30 settembre, definisce e comunica ai rispettivi enti locali i nuovi obiettivi di saldo assegnati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica; Visto il comma 483 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, che prevede che agli enti locali che cedono spazi finanziari e' riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del loro saldo obiettivo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero; Visto il comma 3 dell'art. 13 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 che, al fine di agevolare la ripresa delle attivita' e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, prevede la riduzione degli obiettivi del patto di stabilita' interno dei comuni e delle province della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall'art. 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con le procedure previste per il patto regionale verticale, secondo quanto previsto dal comma 480 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, delle somme derivanti da rimborsi assicurativi incassati dagli enti locali per danni su edifici pubblici provocati dal sisma del 2012 sui propri immobili, che concorrono al finanziamento di interventi di ripristino, ricostruzione e miglioramento sismico, gia' inseriti nei piani attuativi del Commissario delegato per la ricostruzione, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2015; Visto il comma 484 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 10, comma 7-bis, del decreto-legge n. 192 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2015, e dall'art. 9, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, che nel riproporre per l'anno 2015 il meccanismo del patto verticale incentivato, prevede che alle regioni a statuto ordinario, alla regione siciliana, alla regione Sardegna e alla regione Friuli-Venezia Giulia e' attribuito un contributo, nei limiti dell'importo complessivo di 1.000.000.000 di euro, in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari validi ai fini del patto di stabilita' interno degli enti locali, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti, con le modalita' previste dai commi 481 e 482 del medesimo art. 1, ai comuni, alle citta' metropolitane e alle province ricadenti nel loro territorio, nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella 1 allegata alla medesima legge n. 190 del 2014. Gli importi del contributo possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2015, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli spazi finanziari sono ceduti per il 25 per cento alle province e alle citta' metropolitane e per il 75 per cento ai comuni, sino a soddisfazione delle richieste. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulle predette quote possono essere assegnati agli altri enti locali ricadenti nel territorio della regione. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono utilizzati dagli enti locali beneficiari per sostenere pagamenti in conto capitale, dando priorita' a quelli relativi a debiti commerciali di parte capitale maturati alla data del 31 dicembre 2014; Visto l'accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 26 febbraio 2015 concernente la ripartizione del contributo spettante per l'anno 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 484, della legge n. 190 del 2014, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana, alla regione Sardegna e alla regione Friuli Venezia Giulia, nei limiti dell'importo complessivo di 1.000.000.000 di euro, in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari validi ai fini del patto di stabilita' interno ceduti dalle Regioni agli enti locali del proprio territorio; Visto l'art. 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e successive modificazioni, che disciplina il cosiddetto Patto di stabilita' interno «orizzontale nazionale»; Visto il comma 6 dell'art. 4-ter del decreto-legge n. 16 del 2012, che stabilisce che il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione economico-finanziario attestano, con la certificazione di cui al comma 20 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che i maggiori spazi finanziari acquisiti nell'ambito del Patto di stabilita' interno «orizzontale nazionale» sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. In assenza di tale certificazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo; Visto il comma 7 dell'art. 4-ter del decreto-legge n. 16 del 2012, che prevede che ai comuni che cedono spazi finanziari con il patto «orizzontale nazionale» e' riconosciuta, nel biennio successivo all'anno in cui cedono gli spazi finanziari, una modifica migliorativa del loro obiettivo commisurata annualmente alla meta' del valore degli spazi finanziari ceduti. Agli enti che cedono spazi finanziari con il patto «orizzontale nazionale», nel biennio successivo all'anno in cui acquisiscono maggiori spazi finanziari, sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati per un importo annuale pari alla meta' della quota acquisita. La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, e' pari a zero; Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 19, secondo periodo, dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, all'emanazione del decreto ministeriale concernente il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi del predetto art. 31; Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali che ha espresso parere favorevole nella seduta del 25 giugno 2015; Decreta: Articolo unico 1. Le province, le citta' metropolitane ed i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti gli obiettivi programmatici del patto di stabilita' interno per il quadriennio 2015-2018, ai sensi del comma 19 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, secondo i prospetti e le modalita' contenuti nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Le citta' metropolitane di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria, nelle more di una revisione del patto di stabilita' interno che tenga conto delle funzioni ad esse attribuite, assumono l'obiettivo di saldo finanziario determinato per le province alle quali subentrano. 3. L'obiettivo dei comuni di cui alla tabella 1 allegata al decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e' ridotto di un importo pari al valore dell'accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilita'. Pertanto, i predetti comuni aggiornano il prospetto degli obiettivi ogni qual volta procedono alla variazione dell'accantonamento, stanziato nel bilancio di previsione di ciascun anno di riferimento, al Fondo crediti di dubbia esigibilita'. 4. I prospetti devono essere trasmessi - utilizzando esclusivamente il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito http://pattostabilitainterno.tesoro.it - entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 5. Le province, le citta' metropolitane ed i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti che non provvedono ad inviare il prospetto degli obiettivi nei modi e nei tempi precedentemente indicati sono considerati, ai sensi del citato comma 19, ultimo periodo, dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, inadempienti al patto di stabilita' interno. 6. Terminato l'anno di riferimento non e' piu' consentito trasmettere il prospetto dell'obiettivo o variare le voci determinanti l'obiettivo del medesimo anno ad eccezione di quella relativa all'accantonamento stanziato nel bilancio di previsione al Fondo crediti di dubbia esigibilita'. Per l'anno 2015, pertanto, la trasmissione del predetto prospetto successivamente alla data del 31 dicembre 2015 e' consentita solo per aggiornare l'importo del predetto accantonamento. 7. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - provvede all'aggiornamento dell'allegato al presente decreto a seguito di eventuali nuovi interventi normativi volti a modificare le regole per l'individuazione dell'obiettivo, dandone comunicazione alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, all'ANCI e all'UPI. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 giugno 2015 Il Ragioniere generale dello Stato: Franco