Art. 2 
 
 
                   Composizione della Commissione 
 
  1. La Commissione  e'  composta  da  venti  deputati  nominati  dal
Presidente della Camera dei deputati, garantendo  una  rappresentanza
proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari  e,  comunque,
assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. 
  2. Il Presidente della Camera  dei  deputati,  entro  dieci  giorni
dalla  nomina  dei  componenti,  convoca  la   Commissione   per   la
costituzione dell'ufficio di presidenza. 
  3.  L'ufficio  di  presidenza,  composto  dal  presidente,  da  due
vicepresidenti e da due segretari, e' eletto ai sensi  dell'art.  20,
commi 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.