Art. 3 
 
 
                 Poteri e limiti della Commissione. 
                         Obbligo del segreto 
 
  1. La Commissione  procede  con  gli  stessi  poteri  e  le  stesse
limitazioni  dell'autorita'  giudiziaria.  La  Commissione  non  puo'
adottare provvedimenti attinenti  alla  liberta'  e  alla  segretezza
della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione ne'  alla
liberta' personale, fatto salvo  l'accompagnamento  coattivo  di  cui
all'art. 133 del codice di procedura penale. 
  2. La Commissione puo' richiedere agli organi e agli  uffici  della
pubblica amministrazione  copie  di  atti  e  di  documenti  da  essi
custoditi, prodotti o comunque acquisiti in  materie  attinenti  alle
finalita' di cui all'art. 1. 
  3. La Commissione puo' richiedere copie  di  atti  e  di  documenti
relativi a procedimenti  e  inchieste  in  corso  o  conclusi  presso
l'autorita' giudiziaria o altri organi inquirenti, nonche'  copie  di
atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. 
  4. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorita' giudiziaria provvede
ai  sensi  dell'articolo  117  del  codice   di   procedura   penale.
L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere copie di atti e di documenti
anche di propria iniziativa. 
  5. La Commissione mantiene il segreto funzionale fino a quando  gli
atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi dei commi 2,  3  e  4,
secondo periodo, sono coperti da segreto nei termini precisati  dagli
organi e uffici che li hanno trasmessi. 
  6. La Commissione stabilisce quali  atti  e  documenti  non  devono
essere divulgati, anche in relazione a esigenze  attinenti  ad  altre
istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere  coperti
dal segreto gli  atti,  le  assunzioni  testimoniali  e  i  documenti
attinenti  a  procedimenti  giudiziari  nella  fase  delle   indagini
preliminari fino al termine delle stesse. 
  7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si  applicano
le norme vigenti in materia. E'  sempre  opponibile  il  segreto  tra
difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. 
  8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3
agosto 2007, n. 124. 
  9. Ferme restando le competenze dell'autorita' giudiziaria, per  le
audizioni a testimonianza davanti alla Commissione  si  applicano  le
disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale. 
  10. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e
ogni altra persona che  collabora  con  la  Commissione  o  compie  o
concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene  a  conoscenza
per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati  al  segreto  per
tutto quanto riguarda gli atti e  i  documenti  di  cui  al  presente
articolo che la Commissione abbia sottoposto al segreto funzionale.