Art. 5 Organizzazione interna della Commissione 1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno. 2. La Commissione puo' organizzare i propri lavori anche attraverso uno o piu' comitati, costituiti secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1. 3. Tutte le sedute sono pubbliche. Tuttavia la Commissione puo' deliberare di riunirsi in seduta segreta. 4. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie, in particolare di esperti nelle materie di interesse dell'inchiesta. Con il regolamento di cui al comma 1 e' stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui la Commissione puo' avvalersi. 5. Per l'espletamento delle proprie funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.