Art. 5 
 
 
              Organizzazione interna della Commissione 
 
  1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il  proprio
regolamento interno. 
  2. La Commissione puo' organizzare i propri lavori anche attraverso
uno  o  piu'  comitati,  costituiti  secondo  le   disposizioni   del
regolamento di cui al comma 1. 
  3. Tutte le sedute sono pubbliche.  Tuttavia  la  Commissione  puo'
deliberare di riunirsi in seduta segreta. 
  4. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti  e  ufficiali
di polizia giudiziaria e  di  tutte  le  collaborazioni  che  ritiene
necessarie, in particolare di  esperti  nelle  materie  di  interesse
dell'inchiesta. Con il regolamento di cui al comma 1 e' stabilito  il
numero  massimo  di  collaborazioni  di  cui  la   Commissione   puo'
avvalersi. 
  5. Per l'espletamento delle proprie funzioni la Commissione fruisce
di personale, locali e strumenti operativi messi a  disposizione  dal
Presidente della Camera dei deputati.